Il Tribunale di Crotone, con la recentissima sentenza del 23 luglio 2024, si è allineato a quella parte della giurisprudenza che ritiene che l’eccezione di usurarietà degli interessi debba, a prescindere dai poteri ufficiosi del Giudice, essere supportata da allegazioni probatorie.
La decisione in commento rappresenta la coda di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l’opponente aveva eccepito l’applicazione, da parte dell’istituto di credito, di interessi illegittimi, perché usurari. Tuttavia, tale eccezione non veniva supportata da argomentazioni utili a comprendere la portata dell’ipotetica illegittima condotta, né da elementi probatori tali da dimostrarne la fondatezza.
Sennonché, nel rigettare l’opposizione avversaria e, nello specifico, l’eccezione di usurarietà, il Giudice ha rilevato come la genericità della formulazione della contestazione di parte opponente non desse la possibilità, alla parte creditrice, di difendersi e, allo stesso giudicante, di valutare la effettiva esistenza di clausole nulle e/o illegittime. Da qui la seguente motivazione: “si rileva che le allegazioni, di cui all’atto di citazione, sono estremamente generiche, senza mai un aggancio al contratto di finanziamento, oggetto di causa, ed in secondo luogo che parte attorea ha, di fatto, demandato al Tribunale l’assolvimento del proprio onere probatorio. (…) Nel caso di specie parte attorea si è limitata a prospettare l’applicazione illegittima di interessi ultralegali, senza offrire positivi elementi di riscontro: calcoli, riferimenti temporali e quantificazione del complessivo indebito così impedendo, da un lato, alla convenuta di difendersi, e dall’altro lato, al Giudice di valutare la reale esistenza di clausole nulle e/o comportamenti illegittimi della società opposta, nonché di svolgere un’indagine contabile sul rapporto negoziale dedotto in atti. Si evidenzia che parte opponente, a sostegno delle proprie doglianze, non ha fornito le necessarie allegazioni probatorie né prodotto documentazione e non si è neppure premurata di versare in atti una relazione tecnica di parte. In conclusione, è evidente la carenza assertiva e probatoria in cui è incorsa parte attrice, a cui certamente non può sopperire d’ufficio il Giudice, neppure mediante una consulenza tecnica d’ufficio, specie in un processo ove vige il principio dispositivo, rappresentato dal noto brocardo “iudex iuxta alligata et probata iudicare debet”. La domanda di parte attonea opponente deve, pertanto, essere rigettata”.