05.08.2024 Icon

TAEG, il consumatore deve provare l’obbligatorietà

Nessuna indeterminatezza del TAEG calcolato senza l’inclusione dei costi assicurativi laddove, a fronte della qualificazione letterale della polizza come “facoltativa” e delle condizioni contrattuali regolanti il servizio, il consumatore non provi che la sottoscrizione del servizio abbia rappresentato una condizione necessaria all’ottenimento del prestito.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo celebrato davanti al Tribunale di Termini Imerese gli opponenti eccepivano, tra le altre, l’asserita indeterminatezza del TAEG in ragione della mancata inclusione nel tasso del costo delle polizze assicurative.

Detta eccezione conduceva alla nomina del CTU, il quale, valorizzando i contenuti del documento negoziale, giungeva alla definitiva qualificazione della polizza come “facoltativa” per il seguente ordine di motivi: (i) l’espressa qualificazione in tal senso riportata nel contratto; (ii) il beneficiario dell’indennizzo era individuato non nella società finanziaria ma nello stesso soggetto assicurato; (iii) in ultimo, la facoltà di recesso dal contratto assicurativo riconosciuta al cliente.

E ciò in un contesto in cui, chiariva ulteriormente il CTU, al netto di tali aspetti il costo del servizio supplementare non doveva essere calcolato nel TAEG.

Da qui le conclusioni del Giudice dell’opposizione, secondo cui l’onere probatorio circa l’obbligatorietà di una polizza assicurativa (laddove dal documento negoziale emergano indici di segno contrario) è a carico del consumatore: “Dalla documentazione contrattuale esaminata, va da sé che il cliente è stato messo nelle condizioni di optare per sottoscrizione delle polizze e viceversa. In considerazione del tenore letterale del contratto, in base alla quale la polizza è facoltativa, la prova di un eventuale obbligatorietà deve essere fornita dal cliente, anche attraverso prova presuntiva, ma parte opponente non ha fornito alcun elemento in tal senso.

Invero gli opponenti non allegano né una costrizione o requisito per ottenere il prestito alle condizioni offerte. La circostanza che il sig. [omissis] abbia assunto il finanziamento stipulando la polizza assicurativa, da sola non basta a provarne la natura obbligatoria. Pertanto, essendo la correttezza del TAEG indicata nel contratto TAEG deve ritenersi corretto, con la conseguenza che non può venire in rilievo il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB”.

Il che è perfettamente in linea con quanto statuito sul punto da buona parte della giurisprudenza di merito, ossia che ai fini del calcolo del TAEG non basta la semplice riconnessione del servizio assicurativo al contratto di prestito essendo necessario provare l’obbligatorietà della stipula di detto contratto (tra le molte, si veda il Tribunale di Palmi, sentenza n. 751 del 13 ottobre 2023 in iusletter.com).

Autore Luigi Picari

Associate

Milano

l.picari@lascalaw.com

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