Con ordinanza n. 13913 del 25.07.2024, il Tribunale di Bari è intervenuto sul possibile utilizzo del ricorso d’urgenza volto a paralizzare gli effetti di un’ordinanza di assegnazione ottenuta dal creditore nei confronti di un debitore consumatore.
Secondo il Giudice, “tale possibilità non è contemplata nel nostro ordinamento, e ciò in quanto il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è un istituto processuale non esperibile quale procedimento di revisione di un provvedimento giurisdizionale (cfr. Trib. Lecco, 21 gennaio 2021).
La decisione trae le mosse dal ricordato e consolidato principio secondo il quale i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., pur essendo connotati da un contenuto atipico (in ragione della loro residualità), devono essere strumentali, stante la loro natura cautelare, ad un giudizio di merito, del quale vanno ad anticipare in qualche modo gli effetti.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto di dover disattendere la richiesta di inibitoria d’urgenza avanzata dal consumatore, in quanto il ricorso ex art. 700 c.p.c., non potendo interferire con un altro provvedimento giurisdizionale per limitarne gli effetti o, come nel caso di specie, per sospenderne l’efficacia, non può aprire la via a forme di tutela alternative e non previste dal sistema vigente.
Ne deriva, pertanto, che, come chiarito anche dalla Corte di legittimità (cfr. Cass., n. 12690/2022), qualora il consumatore intenda insorgere avverso i perduranti effetti pregiudizievoli di un’ordinanza di assegnazione del credito che non trovi più il suo fondamento in un valido ed efficace titolo esecutivo, o che non sia più giustificata per essere stato integralmente soddisfatto il creditore assegnatario, lo strumento da impiegare è costituito esclusivamente dall’azione di cognizione ordinaria.