La Corte d’Appello di Bologna, con la recentissima sentenza del 10-5-2022, ha ribaltato la decisione presa in primo grado dal Tribunale di Bologna, che si era espresso in punto di indeterminatezza e usurarietà del tasso di interesse di mora.
Il Giudice petroniano, infatti, aveva dichiarato la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi di mora di un contratto di leasing, poiché a suo dire la clausola di salvaguardia non poteva ritenersi legittima.
Sennonché la Corte d’Appello, aderendo alla difesa della finanziaria, così decideva: “Si rileva, infatti, che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, la clausola di salvaguardia è previsione contrattuale legittima (in tal senso, Cass.n.26286/2019), non raramente apposta anche nei contratti di mutuo, finalizzata ad impedire il superamento del tasso soglia di usura da parte (soprattutto) degli interessi di mora, con effetto sostitutivo automatico dell’eventuale tasso usurario col tasso soglia pro tempore vigente. Come rilevato dalla Suprema Corte, “siffatta clausola di salvaguardia prevede, nella determinazione degli interessi di mora da applicare, il contenimento entro il tasso soglia; il tasso, quindi, è ab origine, attraverso detto automatico correttivo, determinato e pattuito entro il tasso soglia, e non può quindi in alcun caso ritenersi usurario” (Cass. n.27586/2019). Anche questa Corte si è già espressa in tal senso in una fattispecie analoga (Corte App. Bologna 21.5.2018) e peraltro, la legittimità della clausola di salvaguardia è pacificamente ritenuta anche dalla prevalente giurisprudenza di merito, essendo tale clausola valida sia sotto il profilo della determinatezza (tasso di mora determinato per relationem in base al tasso soglia pro tempore vigente), sia sotto il profilo del rispetto della legge antiusura (Corte App. Milano 11.5.2017; Trib. Milano n. 4790/2022)”.
In definitiva, il Giudice del gravame ha attribuito alla clausola di salvaguardia un duplice “potere”: i) determinare il tasso in concreto applicato, ove non fosse previsto – ovvero “tasso di mora determinato per relationem in base al tasso soglia pro tempore vigente”; ii) impedire il superamento del tasso soglia, contenendo il tasso applicato nei limiti dello stesso.