02.02.2026 Icon

Prova del credito da parte della cessionaria, la Cassazione punta agli indici sintomatici

Con la pronuncia n. 33966 del 24/12/2025 la Suprema Corte è tornata ad occuparsi di legittimazione attiva: passando dal valore dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale sino alla condotta tenuta dalla cedente e al modo in cui la carenza della legittimazione attiva viene contestata dal debitore ceduto, la Corte ha fornito un compendio di principi significativi utili a guidare l’interprete chiamato a pronunciarsi su tale specifica questione.

Nel giudizio di legittimità incardinato dai debitori avverso la pronuncia resa dalla Corte territoriale, si costituiva la società divenuta nelle more cessionaria del credito controverso. I debitori contestavano la legittimazione attiva di tale ultima società nelle memorie illustrative, deducendo l’inidoneità dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fornire prova dell’esistenza della cessione e, tanto meno, della inclusione del credito controverso nella stessa.

Prima ancora di esaminare le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte in relazione alla valenza probatoria del predetto avviso deve essere sottolineato un passaggio fondamentale contenuto nel provvedimento in commento, nel quale si ribadisce il principio secondo cui la prova della cessione, ovvero della ricomprensione del credito nel perimetro della stessa, laddove le circostanze non siano pacifiche può essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni, ovvero traendo argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. anche dal comportamento delle parti.

La Corte precisa, difatti, che la disciplina dei limiti alla prova del contratto, per come contemplate dal secondo comma dell’art. 2729 c.c., è destinata ad operare tra le parti del contratto medesimo e non, invece, nei rapporti con il contraente ceduto che non può essere considerato parte dell’atto di cessione.

Dunque, secondo il ragionamento seguito dai Giudici di legittimità

il contratto di cessione stipulato tra cedente e cessionario opera, nei rapporti tra cessionario e contraente ceduto, ed in particolare per i fini della verifica se un determinato credito sia o no compreso nella cessione, alla stregua di un mero fatto sicché trova applicazione il principio secondo cui i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, così come i limiti di valore previsti dall’art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi nei confronti di un terzo l’esistenza come fatto storico influente sull’esito del processo (Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 566 del 2001; Cass. 4 aprile 2023, n. 9295)”.

La conclusione, quindi, è che la prova della cessione o della ricomprensione del credito entro l’ambito della stessa non deve essere data esclusivamente a mezzo della produzione del contratto di cessione.

Passando alle considerazioni svolte in relazione al valore probatorio dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale – adempimento che, secondo i Giudici, avendo un costo sopportato sovente dal cessionario rappresenta di per sé, secondo l’id quod plerumque, prova dell’evento di cessione – il Supremo Consesso trae una conclusione innovativa rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale: l’art. 58 del Testo Unico Bancario, nel prevedere che la banca cessionaria di crediti in blocco dia notizia della cessione mediante iscrizione nel Registro delle Imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non impone che il contenuto dell’avviso debba estendersi all’identificazione specifica dei crediti connessi ai rapporti ovvero dei crediti ceduti.

Tuttavia, osserva la Corte, la stessa disposizione certo non impedisce, di contro, che l’avviso di cessione contenga quei criteri utili a circoscrivere il numero dei crediti oggetto di cessione ovvero ad identificarli singolarmente come sovente accade.

Ed è in tale ipotesi che entra in gioco l’onere di specifica e circostanziata contestazione posto a carico del debitore ceduto: quanto più l’avviso di cessione è specifico tanto più lo stesso offrirà indicazioni tali da consentire di stabilire se la cessione ricomprenda o no un determinato credito, ragion per cui

il contenuto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si ripercuote sulla valutazione del modo in cui la difesa del contraente ceduto viene prospettata, dal momento che, com’è ovvio, ove l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale individui per circostanziate categorie ovvero addirittura singolarmente, uno per uno, i crediti ceduti, un conto è trincerarsi dietro la generica deduzione del difetto di prova della cessione o dell’estensione di essa al credito in contestazione, un conto è spiegare una specifica contestazione concernente il perché debba ritenersi che la cessione non vi è stata, ovvero che il credito non rientri nella cessione.

Infine, la Corte ribadisce come, ai medesimi fini, sia necessario valorizzare, in applicazione di quanto disposto dall’art. 116 c.p.c., ulteriori elementi fattuali che contribuiscono a provare il trasferimento del credito controverso sempre “nell’ottica dell’id quod plerumque accidit”: tra questi, la condotta della cedente, laddove la stessa abbia riconosciuto in modo espresso la ricomprensione  di  un certo credito nella specifica cessione ovvero, a seguito dell’eventuale subentro nel processo del cessionario interventore, abbia cessato lo svolgimento di ogni attività processuale nel giudizio al quale aveva preso attivamente parte, circostanza che impedirebbe “di nutrire apprezzabili dubbi sull’esistenza della cessione e sull’estensione del suo ambito al credito litigioso”.

Ulteriori indici sintomatici sono rappresentati dalla disponibilità del titolo esecutivo da parte del cessionario e, più in generale, della documentazione originale concernente il credito “quale “elemento documentale importante, potenzialmente decisivo” (Cass. n. 10200/2021)”.

Autore Luigi Picari

Associate

Milano

l.picari@lascalaw.com

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