06.10.2025 Icon

Prestito personale, la prova del credito segue regole diverse dal conto corrente

In un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo seguito dallo Studio, la parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo la mancata prova del credito.

In particolare, la controparte ha lamentato la mancata produzione degli estratti conto riportanti tutte le movimentazioni intercorse relativamente al rimborso del finanziamento.

Contratto di conto corrente vs. contratto di prestito personale

Il Giudice dell’opposizione ha correttamente inquadrato la questione sottesa distinguendo tra contratto di conto corrente e contratto di prestito personale, affermando che “non essendo intercorso fra le parti un contratto di conto corrente, non vi sono né estratti di conto corrente, né la dichiarazione prevista dall’art. 50 TUB che, nel caso in esame, non è stata e non poteva essere prodotta”.  

Infatti, nella fattispecie in esame, è stato azionato un contratto di finanziamento, il cui importo era da rimborsare mediante il pagamento di rate mensili e, in atti, è stato depositato, oltre al contratto, il piano di ammortamento con l’elenco delle rate impagate, il quale deve “ritenersi sufficiente per la piena prova del credito ingiunto”.

In definitiva, il Giudice – ritenendo sufficientemente provato il credito – ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.

Autore Alice Bonfanti

Associate

Milano

a.bonfanti@lascalaw.com

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