La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza dell’11 dicembre 2025, interviene su un profilo centrale del contenzioso bancario in materia di clausole abusive, chiarendo il rapporto tra l’esercizio dei diritti processuali del consumatore e le pretese restitutorie del professionista.
Il caso, originato da un rinvio pregiudiziale del Tribunale regionale di Varsavia, offre alla Corte l’occasione per precisare la portata dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE alla luce del principio di effettività, con particolare riferimento agli effetti di una dichiarazione di compensazione presentata dal consumatore.
La controversia trae origine da un contratto di mutuo ipotecario indicizzato in franchi svizzeri, stipulato nel 2006 tra una consumatrice e un istituto bancario polacco. Accertata la presenza di clausole abusive, il giudice del rinvio ha ritenuto che il contratto non potesse sopravvivere all’eliminazione di tali clausole e dovesse pertanto essere annullato integralmente, con conseguente obbligo restitutorio reciproco delle prestazioni eseguite. In tale contesto, la banca ha agito per ottenere la restituzione del capitale erogato, mentre la consumatrice ha eccepito la prescrizione del credito dell’istituto e, contestualmente, ha presentato una dichiarazione di compensazione con i propri crediti restitutori.
Secondo una parte della giurisprudenza nazionale polacca, richiamata dal giudice del rinvio, la presentazione di una dichiarazione di compensazione equivarrebbe a un riconoscimento del credito altrui e comporterebbe, di conseguenza, una rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione. Da qui il dubbio di compatibilità con il diritto dell’Unione: un simile effetto automatico rischia, infatti, di scoraggiare il consumatore dall’utilizzare strumenti processuali legittimi, come la compensazione, per timore di perdere la tutela derivante dalla prescrizione.
La Corte, dopo aver dichiarato ricevibile la questione pregiudiziale, affronta il merito muovendo dai principi consolidati in materia di tutela dei consumatori. La direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trovi in una posizione di inferiorità rispetto al professionista, tanto sotto il profilo informativo quanto sotto quello del potere contrattuale. Ne discende l’esigenza di assicurare una tutela effettiva e dissuasiva contro l’utilizzo di clausole abusive, che non può essere vanificata da regole processuali nazionali tali da rendere eccessivamente difficile o, in pratica, impossibile l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento dell’Unione.
In questa prospettiva, la Corte osserva che subordinare il beneficio dell’eccezione di prescrizione all’astensione del consumatore da qualsiasi dichiarazione di compensazione equivale a limitare in modo significativo le sue possibilità di difesa. Il rischio è che il professionista, pur avendo inserito clausole abusive nel contratto, possa recuperare un credito ormai prescritto facendo leva su un meccanismo procedurale che neutralizza gli effetti dell’annullamento del contratto stesso. Una simile interpretazione, secondo i giudici di Lussemburgo, compromette l’effetto dissuasivo della direttiva e consente al professionista di trarre vantaggio dal proprio comportamento illecito.
La Corte sottolinea, inoltre, che una rinuncia all’eccezione di prescrizione non può essere presunta automaticamente sulla base di un atto processuale come la compensazione, senza verificare che il consumatore abbia espresso una volontà libera e informata in tal senso. Ciò vale a maggior ragione quando il consumatore, come nel caso di specie, abbia esplicitamente sollevato l’eccezione di prescrizione nel medesimo procedimento.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte afferma il principio secondo cui l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, osta a una giurisprudenza nazionale che consideri la presentazione, da parte del consumatore, di una dichiarazione di compensazione come una rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione relativa al credito fatto valere dal professionista, nel contesto dell’annullamento integrale di un contratto di mutuo contenente clausole abusive.
La decisione si inserisce coerentemente nel solco di una giurisprudenza europea sempre più attenta alle ricadute pratiche delle regole processuali nazionali sul livello di tutela effettivamente garantito ai consumatori. Sul piano applicativo, la sentenza è destinata ad avere un impatto rilevante nei contenziosi bancari, imponendo ai giudici nazionali di disapplicare orientamenti interpretativi che, pur formalmente neutri, finiscono per dissuadere il consumatore dall’esercizio dei propri diritti.
20.01.2026