Il Tribunale di Palmi, con la recente sentenza n. 751 del 13 ottobre 2023, ha fornito una chiara disamina della ricorrente questione legata all’indeterminatezza del TAEG, contribuendo a dissipare ogni dubbio in merito alla riconducibilità dei costi assicurativi all’interno di detto parametro.
La pronuncia in commento trae origine dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell’ambito del quale l’opponente eccepiva la nullità di talune clausole del contratto relative a costi esclusi o inclusi in modo non corretto nel calcolo del TAEG.
In particolare, l’attore sosteneva che la difformità del TAEG pattuito rispetto a quello concretamente applicato fosse causata dalla mancata inclusione dei costi previsti per la polizza assicurativa.
Nel pronunciarsi, il Giudice ha preliminarmente evidenziato che il consumatore non avesse allegato, né provato che, nonostante il dato formale, le polizze fossero, in realtà, obbligatorie, ritenendo “pacifico che le polizze assicurative stipulate da parte opponente contestualmente al mutuo avessero espressamente carattere facoltativo”.
Nonostante la natura facoltativa del predetto onere sarebbe già stata di per sé sufficiente a rendere il relativo costo escluso dal calcolo del TAEG, la questione è stata ulteriormente approfondita.
Il Tribunale di Palmi ha, infatti, chiarito che, rientrando il contratto oggetto di causanell’ambito di applicazione delle norme relative al credito al consumo, occorre far riferimento a quanto disposto in materia dall’art. 125 bis co. 6 TUB, il quale prevede espressamente la nullità delle clausole del contratto relative a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG.
Pertanto, considerato che, nel caso di specie, gli unici costi non inclusi nel TAEG da parte della società finanziaria sono risultati quelli relativi all’assicurazione, il Giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 125 bis co. 6 TUB.
Nella richiamata disposizione, infatti, non vi è alcun espresso riferimento ai costi per i contratti assicurativi stipulati contestualmente alla concessione del finanziamento, inclusi, invece, nel calcolo del TEG a partire dal 2009.
Proseguendo, il Giudice ha richiamato le disposizioni della Banca d’Italia su “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti“, le quali espressamente prevedono che nel calcolo del TEG debbano essere inclusi “i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Pertanto, il Tribunale ha definitivamente chiarito che, “ai fini del calcolo del TAEG, non è sufficiente che il contratto assicurativo sia connesso al credito, essendo espressamente richiesto che la stipula di detto contratto sia obbligatoria” (cfr. Trib. Palmi, Sent. 751 del 13 ottobre 2023).
Alla luce dei suesposti principi, il Giudice dell’opposizione ha accertato la legittimità dell’operato della società finanziaria, avendo la stessa agito in conformità alla normativa bancaria, e, per l’effetto, rigettato l’opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.

 
                                    
 31.10.2025
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