03.10.2022 Icon

Polizza vs. TAEG: ko tecnico per la polizza se l’obbligatorietà non è provata

Il Tribunale di Salerno si è espresso in ordine alla problematica legata alla indeterminatezza del T.A.E.G. contrattuale, nelle ipotesi in cui il Cliente stipuli, altresì, una polizza assicurativa a copertura del credito.

Nel giudizio in oggetto, nascente da una opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente eccepiva la indeterminatezza del T.A.E.G. contrattuale in quanto, lo stesso, non includeva il costo relativo alla polizza assicurativa, ancorché indicata come facoltativa. L’opponente, pertanto, chiedeva l’applicazione dell’articolo 125-bis, comma 7, T.U.B., che prevede la sostituzione del tasso contrattuale con quello B.O.T. dei dodici mesi precedenti la stipula del contratto.

Il Giudice, al fine di meglio istruire la causa, nominava un CTU tecnico contabile. Quest’ultimo nel proprio elaborato perveniva alla conclusione che, effettivamente, vi era una divergenza tra T.A.E.G. contrattualmente pattuito (12,69%) e T.A.E.G. concretamente applicato, maggiore (pari al 14,42%), includendo appunto in esso sia le spese di istruttoria/commissione, sia il costo dell’assicurazione.

Nonostante le conclusioni a cui perveniva il consulente tecnico, il Giudicante disattendendole, così si è espresso: “ad avviso di questo Giudice, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. in relazione a tale profilo non appaiono condivisibili. Invero, è necessario innanzitutto rilevare che onerata di fornire la prova della natura “obbligatoria” della polizza è, in linea generale, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., la parte che, appunto, alleghi tale circostanza e, dunque, in questa sede, la parte opponente; inoltre, al fine di verificare se la polizza assicurativa stipulata dal soggetto finanziato sia “obbligatoria” oppure no, ai fini del controllo sulla corrispondenza tra T.A.E.G. indicato in contratto e quello effettivamente applicato, nonché della usurarietà degli interessi, è necessario che vi siano presunzioni gravi, precise e concordanti. Orbene, secondo ampia giurisprudenza che si condivide (cfr. Collegio Coordinamento ABF n. 10621/2017), la natura “obbligatoria” della polizza può dirsi provata in presenza delle seguenti circostanze: 1) la polizza ha avuto funzione di copertura del credito. 2) sussiste una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti sono stati stipulati contestualmente e hanno pari durata.  3) l’indennizzo è stato parametrato al debito residuo.  Applicando le coordinate ermeneutiche sopra tracciate al caso di specie, ne consegue che parte opponente non ha adempiuto l’onere della prova, su di essa incombente, di dimostrare che la polizza conclusa dal sig. … contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento oggetto di causa fosse obbligatoria. L’opponente, infatti, non ha prodotto alcun documento contrattuale relativo alla suddetta polizza assicurativa da cui possa evincersi che la durata della copertura assicurativa coincide con quella del finanziamento e che l’indennizzo è parametrato al debito residuo. Né tantomeno può ritenersi sufficiente il solo dato della contestualità cronologica di sottoscrizione dei contratti di prestito ed assicurazione, trattandosi da un lato di un elemento isolato, di per sé non sufficiente a dimostrare l’obbligatorietà della polizza e, dall’altro lato, considerato che dalla documentazione agli atti di causa (cfr. all. 8 della produzione della fase monitoria) vi sono elementi di segno contrario, che depongono per la facoltatività della stessa, ovvero il dato letterale che parla di polizza “facoltativa” e la previsione del recesso “ad nutum” dell’assicurato dal contratto assicurativo, che va nel senso dell’autonomia tra contratto di finanziamento ed assicurativo, atteso che il secondo non segue necessariamente le sorti del primo, come accadrebbe laddove la sua conclusione fosse imposta, quale corrispettivo per accedere all’erogazione del denaro. Stante la coincidenza tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato nella misura dell’11,25% e quello effettivamente applicato, ne consegue che il credito azionato in via monitoria è quello effettivamente dovuto”.

Autore Antonella Scotellaro

Senior Associate

Milano

a.scotellaro@lascalaw.com

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