13.10.2025 Icon

Più nessun dubbio sulla deroga all’art. 1957 c.c.: la clausola non è vessatoria!

Analizziamo oggi la recentissima sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano, in cui viene nuovamente accertato che la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. non viola il Codice del Consumo.

Più nello specifico, la Corte ha valorizzato due aspetti distinti ed entrambi focali nelle controversie instaurate da un consumatore. Da un lato, alla luce di quanto previsto dall’art. 34 n. 3 del Codice del Consumo, si è concluso per la non abusività della clausola in questione, in quanto la stessa è conforme al dettato normativo.

Dall’altro lato, la sentenza ha posto l’attenzione sulla doppia sottoscrizione apposta dal garante ai sensi dell’art. 1341 c.c., ribadendo “che la clausola risulta specificamente richiamata ed approvata […], tanto che non possa fondatamente sostenersi che l’espressione “pagamento a prima richiesta e decadenza dal beneficio del termine”, contenuta nel richiamo a specifica approvazione, non fosse sufficiente a far comprendere al sottoscrittore il significato e la portata della specifica approvazione”.

La decisione della Corte di Milano conferma l’orientamento che già da tempo è stato assunto dai giudici meneghini, per i quali la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. non sia vessatoria.

Sul punto, è opportuno sottolineare che anche la Corte di legittimità ha chiarito la non abusività di tale clausola di deroga al termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c., ma ciononostante la questione viene ancora sollevata dai consumatori in numerose controversie.

Pertanto, assume valenza fondamentale la sentenza della Corte d’Appello di Milano, con cui viene chiaramente precisato come non possa trovare accoglimento l’eccezione sollevata dal consumatore circa l’applicazione dell’art. 33 del Codice del Consumo in relazione alla clausola di deroga dell’art. 1957 c.c.

Autore Emma Papa

Trainee

Milano

e.papa@lascalaw.com

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