Non integra illegittima duplicazione dei titoli esecutivi la richiesta e l’ottenimento di un decreto ingiuntivo da parte del creditore già munito di titoli cambiari, atteso che il titolo esecutivo stragiudiziale e quello giudiziale hanno natura e funzione differenti e il secondo può essere volto a conseguire ulteriori forme di tutela del credito, purché sussistano l’interesse ad agire e il rispetto dei limiti del ne bis in idem e del divieto di abuso del processo.
Trib. Pistoia, sentenza del 3 febbraio 2026 n. 53
Questo quanto deciso dal Tribunale di Pistoia, che con la sentenza in commento si inserisce nel solco del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di pluralità di titoli esecutivi e limiti alla loro duplicazione.
Nel caso di specie, il debitore aveva eccepito l’illegittima duplicazione dei titoli esecutivi, assumendo che il creditore, già in possesso di n. 120 effetti cambiari, non potesse ottenere anche un decreto ingiuntivo per il medesimo credito.
L’eccezione, tuttavia, è stata ritenuta infondata.
La ragione risiede nel principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’ordinamento non contempla un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi: anche quando il creditore sia già munito di un titolo giudiziale, può infatti procurarsene un secondo, a condizione che: (i) l’azione non sia stata consumata; (ii) non venga violato il principio del ne bis in idem; (iii) sussista un concreto interesse ad agire e (iv) non si configuri un abuso del diritto o del processo (cfr., tra le tante, Cass. Civ. Ord. n. 21768/2019).
Ne consegue che, la tutela offerta dal titolo giudiziale è sensibilmente diversa da quella connessa al titolo cambiario.
Il decreto ingiuntivo, infatti, consente al creditore di avvalersi di strumenti ulteriori e più incisivi, quali l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore, ampliando così le garanzie patrimoniali a presidio del credito.
Ne deriva un significativo rafforzamento della posizione del creditore, il quale può legittimamente strutturare una strategia di tutela multilivello del proprio credito, nel rispetto dei limiti sistematici posti dall’ordinamento.
25.08.2026