Il Tribunale di Piacenza, con la sentenza n. 322 del 30.05.2023, è giunto alla definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo affermando che il soggetto identificato quale coobbligato in solido in un finanziamento al consumo non sia da confondere con il fideiussore.
La ragione risiede nelle seguenti motivazioni: nel caso di specie l’opponente aveva espressamente accettato le condizioni generali di contratto sottoscrivendo, ai sensi dell’art. 1341 c.c., la clausola che testualmente riporta “Nel caso in cui la domanda venga sottoscritta anche da un Coobbligato questi risponderà in via solidale con il Cliente ex art. 1292 del Codice Civile, di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto stipulato con…”.
Da qui la seguente affermazione: “nel codice civile esiste unicamente la figura dell’obbligazione solidale, tuttavia, quando i rapporti sono connessi ad una medesima obbligazione, sono identici per causa e contenuto e scaturiscono da un’unica fonte obbligatoria, la disciplina applicabile è quella contenuta negli artt. 1292 e segg. del codice civile”.
Ne consegue che, correttamente qualificato il coobbligato come condebitore solidale ex artt. 1292 e ss. c.c., non poteva ritenersi intervenuta alcuna decadenza ex art. 1957 c.c., quale norma speciale riferibile unicamente alla fideiussione.