31.10.2022 Icon

Piano di ammortamento alla francese: nessun automatismo con l’anatocismo

Il Tribunale di Foggia, con un’ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del 13-10-2022, ha ribadito che il piano di ammortamento alla francese non determina in alcun modo la violazione delle disposizioni dettate in punto di anatocismo, né di trasparenza bancaria.

Come noto, tale tipo di ammortamento prevede un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l’intera durata del rapporto.

Il giudice, nel concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ha evidenziato che l’ammortamento alla francese non comporta l’applicazione di interessi anatocistici in quanto “i) la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto, applicando la formula dell’interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo); ii) la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo; iii) il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata; iv) il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale, si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto”.

Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto, e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Infine, il Tribunale di Foggia ha affermato che “neppure si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali”.

In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.

Autore Michele Petrosino

Associate

Milano

m.petrosino@lascalaw.com

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