Con sentenza del 15 ottobre 24 n. 26727 le Sezioni Unite civili, hanno evidenziato che «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione».
La questione era stata rimessa dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023 mediante la quale si chiedeva di verificare:
- se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto avrebbe potuto proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l’opponente non avesse proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si fosse limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto;
- più in particolare, se ed entro quali limiti era da considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.
Il contrasto giurisprudenziale è stato, dunque, risolto affermando che «… chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’“ultimo giro” offerto dall’articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali»