08.01.2024 Icon

Omessa valutazione del merito creditizio, serve la prova!

La vicenda di causa nuove le premesse da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso sulla scorta dell’asserito presupposto secondo cui la Banca erogante il prestito al consumo avrebbe omesso di valutare il merito creditizio del richiedente ai sensi dell’art. 124 T.U.B., con conseguente diritto di questi di ottenere la revoca del provvedimento monitorio.

Il Tribunale di Trani, tuttavia, nel rigettare integralmente detta opposizione, ha tenuto a precisare che anche laddove l’asserita omessa valutazione del merito creditizio fosse stata davvero provata, questa non avrebbe potuto condurre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto: “preme evidenziare che l’omessa valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB, anche ove provata, non consente di addivenire alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La ragione, come meglio spiegato dal Giudice adito, risiede nel seguente ordine di motivi: “tale profilo non assume alcun rilievo ai fini della declaratoria di nullità del contratto e, conseguentemente, in ordine alla debenza degli importi azionati, potendo rilevare nella ricorrenza dei presupposti di legge esclusivamente ai fini risarcitori, con riferimento ai quali la difesa attorea appare manifestamente generica, non risultando, a monte, allegato e, a valle, provato alcun specifico pregiudizio eziologicamente correlato alla stipula del finanziamento richiesto dalla opponente e che le ha consentito di disporre della somma, pacificamente, erogata (conformi nel merito: Tribunale Castrovillari, 2/10/2020; Tribunale Macerata, 24/05/2018; Tribunale Terni, 5/12/2019)”.

Da qui l’inevitabile conclusione cui è giunto il Giudice investito dell’opposizione, ossia il rigetto delle domande dell’opponente.

Autore Luigi Picari

Associate

Milano

l.picari@lascalaw.com

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