17.11.2025 Icon

Merito creditizio: del risarcimento del danno non risponde la cessionaria

la responsabilità degli istituti bancari connessa ad una mancata verifica del merito creditizio integra una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., sez. I, ord. n. 18610/2021; Cass. Civ., sez. I, ord. n. 24725/2021) e, pertanto, il soggetto leso dalla indebita condotta dell’istituto bancario è tenuto a dimostrare sia l’oggettivo pregiudizio subito ed il nesso causale sussistente tra la condotta e l’insorgenza del pregiudizio stesso, sia la lesione della propria buona fede, intesa come inconsapevolezza di compiere un’operazione deleteria per la propria condizione patrimoniale e finanziaria […] “Peraltro, siffatta responsabilità sarebbe, al più, configurabile nei confronti della contraente, non già a carico dell’odierna opposta, cessionaria del credito e, dunque, carente di legittimazione passiva” (Tribunale di Napoli-Nord, sentenza del 9 ottobre 2025, n. 3446).

Questa la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale di Napoli-Nord a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l’opponente aveva eccepito la mancanza (solo asserita) di valutazione del merito creditizio da parte dell’istituto bancario con cui era stato stipulato il prestito personale.

Peccato, tuttavia, che in sede monitoria il credito fosse stato azionato dalla società cessionaria del credito e che in ordine al risarcimento del danno nulla fosse stato prodotto dalla controparte.

Per questa ragione, il Giudice, richiamando l’articolo 124 bis del T.U.B., ha specificato in primis come la norma in questione non preveda

una specifica sanzione per il caso in cui il finanziatore non proceda ad una valutazione del merito creditizio nelle operazioni di credito al consumo”, sicché non sarebbe in alcun modo possibile ricavarne, quale conseguenza, “la nullità del rapporto o l’inoperatività delle obbligazioni che ne sono derivate”, quanto piuttosto una mera “violazione degli obblighi di correttezza ex art. 1175 c.c., che permette al consumatore di ottenere il risarcimento del danno sofferto per effetto di una mancata specifica informazione”.

Dopodiché, il Giudice ha rilevato come parte opponente non abbia

in alcun modo allegato e provato i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria. In particolare, ed in via assorbente, non ha dimostrato il pregiudizio subito, tantomeno il nesso causale tra questo e la condotta tenuta dalla società finanziaria”.

Da qui, quindi, la sentenza del Tribunale di Napoli-Nord, che nel rigettare l’opposizione avversaria ha precisato altresì che, a tutto voler concedere, una responsabilità di tal genere potrebbe semmai essere ascritta all’istituto di credito con cui è stato stipulato il prestito personale, non già alla società cessionaria.

Questa, infatti, con riferimento a tale domanda risulta carente di legittimazione passiva.

Autore Cesare Giannetti

Associate

Milano

c.giannetti@lascalaw.com

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