06.03.2023 Icon

Mancata sottoscrizione da parte della banca? Il contratto è valido ed efficace

Il Tribunale di Napoli Nord ha confermato che la validità del documento contrattuale non può essere messa in dubbio sotto il profilo formale, ai sensi dell’art. 117 T.U.B., per la mancata sottoscrizione del modulo negoziale da parte della finanziaria in quanto è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti.

L’art. 117 T.U.B. ha introdotto, infatti, una nullità di protezione finalizzata a garantire la trasparenza nei rapporti contrattuali tra l’istituto di credito ed il cliente affinché quest’ultimo sia messo in grado di conoscere in maniera consapevole il regolamento negoziale. 

La giurisprudenza, sul punto, ha chiarito che il requisito di forma non va inteso in senso meramente strutturale, bensì in senso dinamico e funzionale, avuto riguardo allo scopo di trasparenza della norma, affinché il cliente sia messo in condizione di comprendere il regolamento negoziale predisposto, e l’applicazione della norma non può eccedere questa ratio di tutela (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16/01/2018, n.898). 

Per tali ragioni il Tribunale di Napoli Nord ha evidenziato che “La funzione di trasparenza è soddisfatta dalla redazione del contratto per iscritto, dalla consegna di un esemplare al cliente e dalla sottoscrizione di quest’ultimo; viceversa, il consenso della banca si può desumere anche alla stregua di comportamenti concludenti e dunque dalla volontà di avvalersi del contratto comunque manifestata, anche ex post, esercitando la pretesa creditoria in sede giudiziale o stragiudiziale (cfr. ex multis Tribunale Brescia, 23/01/2020, n.135)”.

In conclusione, il Giudice ha rigettato l’opposizione avanzata dal debitore in quanto “non vi è dubbio che il creditore abbia inteso avvalersi del contenuto del contratto, disponendo del relativo credito in favore della cessionaria […], a prescindere dalla sottoscrizione del funzionario che, in presenza della sottoscrizione per adesione del cliente e della attestazione di consegna di copia del contratto nelle sue mani, è del tutto irrilevante”.

Autore Michele Petrosino

Associate

Milano

m.petrosino@lascalaw.com

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