24.06.2024 Icon

Manca la forma scritta? No problem… pago con carta revolving!

Il Tribunale di Mantova, con la recentissima sentenza del 17-06-2024, si è allineato a quella parte della giurisprudenza che ritiene che il contratto di apertura di una linea di credito mediante utilizzo di una carta di credito revolving inserito in un’altra diversa tipologia contrattuale sia valido e rispetti la forma scritta richiesta dal Testo Unico Bancario.

Il provvedimento in commento rappresenta il finale di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l’opponente aveva eccepito la nullità/inesistenza del contratto di concessione della revolving – per mancanza di forma scritta – perché inserito in un contratto di prestito finalizzato.

Il Giudice, dopo un’attenta valutazione dei documenti allegati dalla società opposta a dimostrazione della fondatezza del proprio credito e, in particolare, dopo aver accertato l’utilizzo dello strumento di pagamento dalla parte opponente, ha così deciso: “ (…) il contratto concluso da parte opponente con Findomestic Banca spa aveva ad oggetto sia un finanziamento di allora 1.600.000 lire, da restituire in 18 rate mensili, come affermato dall’opponente, sia un finanziamento (“linea di credito”), concesso sino all’importo di £ 3.000.000, utilizzabile mediante “carta magnetizzata” e da rimborsare “con rate minime mensili (pari al 5% dell’importo) comprensive degli interessi (calcolati al tasso del 2% mensile: TAN=24,84% … e delle spese di estratto conto pari a £ 4.300 comprensive di imposta di bollo”), attivabile mediante l’utilizzo della suddetta carta, contratto del quale risultano quindi pattuite per iscritto le relative condizioni economiche, essendo stato sottoscritto da (…), e regolato dalle ulteriori “condizioni generali” (punto II) allegate; dall’estratto conto analitico già prodotto in sede monitoria risultano contabilizzate le operazioni compiute con la suddetta “carta magnetizzata” nel periodo sopra indicato, le spese relative al conto, così come i pagamenti eseguiti dall’attrice (l’ultimo dei quali in data 28.01.2020), utilizzo ed operazioni in alcun modo tempestivamente contestate dall’opponente e che devono quindi ritenersi pacifiche.

Autore Antonella Scotellaro

Senior Associate

Milano

a.scotellaro@lascalaw.com

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