30.01.2023 Icon

Lexitor e rimborso costi: le spese di giudizio sono compensate

Il Tribunale di Monza si è pronunciato sul tema della regolazione delle spese processuali nell’ambito dei giudizi promossi per ottenere il rimborso di commissioni a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, introdotti prima dell’emissione della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022.

Negli ultimi anni l’orientamento giurisprudenziale ed arbitrale in merito alla rimborsabilità di dette commissioni è stato altalenante, soprattutto a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea c.d. Lexitor, nonché al successivo intervento del legislatore con l’introduzione dell’art. 11 octies d.l. n. 73/2021, fino ad arrivare alla recente sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale.

Il quadro normativo complesso ha determinato un indirizzo non unitario della giurisprudenza, che talvolta propendeva per l’integrale rimborso delle commissioni up front e talvolta rigettava la domanda dei consumatori. Per circostanze di questo tipo, il secondo comma dell’art. 92 c.p.c. dispone che: “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. 

Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 20/2023, sulla scorta di tale principio, ha ritenuto di non applicare la regola processuale per cui la rifusione delle spese segue la soccombenza, ma ha compensato le spese tra le parti, proprio alla luce della novità legislativa avvenuta alla fine del giudizio in questione. Infatti, la Banca si era costituita in giudizio fondando le proprie difese sull’applicazione di una legge pienamente vigente all’interno del nostro ordinamento giuridico, poi emendata dalla Corte Costituzionale, ma comunque in data successiva alla costituzione in giudizio.

Il Tribunale di Monza, nel compensare la spese, ha addotto la seguente motivazione: “la stessa Corte …ha condiviso le considerazioni del Giudice remittente, secondo cui il collegamento creato tra l’articolo 125 sexies t.u. bancario e le norme secondarie individuate dalla disposizione censurata aveva segnato una frattura tra passato e presente, <<impedendo di interpretare il precedente articolo 125 sexies, comma 1, in conformità con la sentenza Lexitor e in continuità con la giurisprudenza che, dopo la pubblicazione della pronuncia della Corte di Giustizia, si era adeguata alla interpretazione da questa prospettata>>. Ne deriva che il rigetto dell’appello costituisce conseguenza di una modifica dell’assetto normativo nazionale verificatosi solo al termine del presente grado di giudizio, il che induce ad escludere che la parte soccombente possa essere condannata alla rifusione delle spese processuali relative alla impugnazione”.

La sentenza fa proprio l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione che si era già pronunciata in una circostanza analoga, statuendo che: “La compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché – per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale – nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2” (Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020, n. 7782; nello stesso senso Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, n. 4303; Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n. 3977).

Autore Eleonora Pirri

Associate

Torino

e.pirri@lascalaw.com

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