19.02.2024 Icon

Legittimazione attiva? Il possesso vale il titolo

Con l’ordinanza del 06/02/2024, il Tribunale di Foggia si è espresso in ordine all’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da un debitore nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo.

Il giudice, nel concedere la provvisoria esecuzione, ha evidenziato che “La cessionaria non è affatto onerata di provare tutta la catena delle successive cessioni avvenute dal primo titolare fino all’ultimo, valendo invece il principio per cui, ex art. 1153 cod. civ., il possesso vale il titolo”.

Secondo il Tribunale, infatti, per provare la legittimazione attiva, è sufficiente che la banca dimostri esclusivamente il proprio titolo di acquisito con il solo onere aggiuntivo di provare anche l’inclusione del credito azionato nell’alveo del blocco di crediti acquistato tramite l’operazione di cartolarizzazione che può essere dimostrato con ogni mezzo di prova (Cfr. Cass. n. 5857 del 2022.; Cass. n. 24798 del 2020; più di recente, Cass. n. 4277 del 2023).

Gli elementi di prova da cui il Giudice può desumere l’acquisto dello specifico credito sono: i) la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, che già consente di provare, in assonanza con ulteriori elementi convergenti, l’inclusione del credito nelle categorie dei rapporti ceduti in blocco (Cfr. Cass. civ. n. 21821 del 2023, in motivazione; Cass. civ. n. 4277 del 2023; Cass. civ. n. 31188 del 2017); ii) il contratto di cessione; iii) l’elenco dei crediti ceduti; iii) le attestazioni da parte della cedente e qualsiasi ulteriore documento dal quale possa dedursi la titolarità del diritto.

Gli elementi appena citati possono essere validamente offerti in comunicazione dalla cessionaria nel corso del procedimento di opposizione.

Autore Michele Petrosino

Associate

Milano

m.petrosino@lascalaw.com

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