13.05.2024 Icon

Legittimazione attiva. Basta la Gazzetta Ufficiale

Con sentenza n. 1831/2024 pubblicata il 15.04.2024, il Tribunale di Bari ha nuovamente confermato il principio secondo cui, per provare la legittimazione attiva, è sufficiente che la cessionaria depositi in giudizio esclusivamente la Gazzetta Ufficiale.

Il giudice ha evidenziato che le operazioni di cartolarizzazione involgono interessi privati di rango costituzionale superiori e diversi, rispetto a quello della semplice autonomia negoziale, quale quello della libertà dei mercati, la tutela del risparmio, della libera circolazione dei beni, in particolare della ricchezza mobiliare e della libera concorrenza, che non possono non determinare una compressione dell’autonomia privata.

Pertanto, allo scopo di favorire e agevolare le operazioni di cartolarizzazione, la legge sulle cartolarizzazioni (Legge n 130 del 1990) per i crediti oggetto di tali operazioni, contiene una deroga alle ordinarie norme sulla cessione dei crediti, in quanto per l’efficacia della cessione non occorre la notifica al debitore ceduto, bastando a tal fine la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, per la cessione in blocco dei crediti di impresa di cui alla legge n. 52 del 1991, è sufficiente che la pubblicazione contenga soltanto l’indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione.

Il giudice, pertanto, nel giungere a conclusione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui la controparte (consumatore) aveva sollevato tale eccezione, ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Autore Michele Petrosino

Associate

Milano

m.petrosino@lascalaw.com

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