Il 30 ottobre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2023/2225/UE (CCD2), relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la Direttiva 2008/48/CE (Consumer Credit Directive – CCD).
Gli Stati membri dovranno adottare entro il 20 novembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova Direttiva. Tali disposizioni saranno applicate a decorrere dal 20 novembre 2026.
L’attuale Direttiva 2008/48/CE continuerà comunque ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 fino al loro termine.
Il legislatore europeo, durante i lunghi lavori preparatori della nuova direttiva, ha preso coscienza delle lacune dell’attuale quadro normativo e, in particolare, ha stigmatizzato il limitato ambito applicativo della Direttiva 2008/48/CE – che di fatto ha lasciato privi di tutela alcuni aspetti del credito al consumo – nonché la formulazione imprecisa di alcune disposizioni e la conseguente frammentazione del mercato del credito.
Da qui l’esigenza di aggiornare la normativa di rifermento senza tuttavia distogliere l’attenzione dal fine ultimo. Ed infatti anche la CCD2, muovendosi nel solco del vigente quadro europeo, persegue il rafforzamento della tutela del consumatore e promuove lo sviluppo di un mercato unico del credito idoneo a facilitare l’offerta transfrontaliera e a garantire la libera concorrenza tra gli enti finanziatori.
La nuova direttiva porta con sé le seguenti principali innovazioni:
- estensione dell’ambito applicativo ai prestiti di importo inferiore a 200 euro, ai contratti di locazione o di leasing con opzione di acquisto, ai contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e in cui il credito deve essere rimborsato entro un mese, ai contratti di credito senza interessi e senza altre spese e ai contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;
- regolamentazione dei sistemi c.d. “Compro ora, pago dopo”, più noti con l’acronimo BNPL (i.e. buy now pay later);
- rafforzamento degli obblighi informativi, sia precontrattuali che contrattuali;
- obbligo di inserimento nelle pubblicità dei contratti di credito di un espresso avvertimento che metta in guardia il consumatore dai rischi connessi all’indebitamento;
- divieto delle pratiche di commercializzazione abbinata;
- obbligo di restituzione di tutti i costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata;
- rafforzamento degli obblighi relativi alla valutazione del merito creditizio del consumatore;
- obbligo per gli Stati membri di adottare meccanismi di contingentamento dei tassi di interesse, del tasso annuo effettivo globale e del costo totale del credito;
- divieto di desumere il consenso del consumatore in ordine alla conclusione di un finanziamento o all’acquisto di servizi accessori;
- divieto di vendita non sollecitata di prodotti di credito;
- regolamentazione del crowdfunding (c.d. finanziamento collettivo);
- obbligo per gli Stati membri di promuovere l’educazione finanziaria;
- obbligo per i creditori di dotarsidi procedure e politiche per l’individuazione tempestiva dei consumatori che incontrano difficoltà finanziarie;
- riconoscimento del diritto all’oblio oncologico.
Il numero e la rilevanza delle predette novità sono tali da assegnare alla CCD2 ed alle relative norme nazionali di attuazione un ruolo certamente centrale nel credito al consumo del prossimo futuro.