Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il credito è sufficientemente dimostrato attraverso la produzione del solo contratto. Questo è quanto ribadisce la sentenza in commento, secondo cui se il creditore ha dimostrato la fonte dell’obbligazione, spetta al debitore (consumatore) provare l’adempimento o altri fatti estintivi.
Tribunale di Roma, sentenza del 20 febbraio 2026, n. 2695
La prova del credito: centralità del titolo contrattuale
Con riferimento alla prova del credito, la decisione valorizza in modo decisivo la produzione del contratto di finanziamento. Il Giudice afferma che l’onere probatorio del creditore deve ritenersi assolto quando venga dimostrata la fonte dell’obbligazione, ossia il titolo negoziale da cui deriva il diritto alla restituzione. Nel caso concreto, la documentazione contrattuale – contenente importo finanziato, piano di ammortamento e condizioni economiche – è stata ritenuta sufficiente a fondare la pretesa.
Il riparto dell’onere probatorio: il ruolo del debitore/consumatore
Una volta che il creditore ha prodotto il contratto di prestito, l’onere della prova si sposta sul debitore opponente. In tale contesto, il consumatore non può celarsi dietro il principio per cui, nel giudizio di opposizione, il creditore assume la veste sostanziale di attore ed è, quindi, tenuto a provare il proprio diritto secondo le regole ordinarie. Infatti, nel rispetto di quanto previsto all’art. 2697 c.c., spetta comunque al debitore dimostrare di aver adempiuto, oppure allegare e provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione. Nel caso di specie, l’opponente si è invece limitato a contestazioni generiche, senza fornire alcun riscontro documentale in ordine al pagamento o ad altre cause estintive.
Gli interessi tutelati
La pronuncia tutela in modo equilibrato due interessi contrapposti: da un lato, l’esigenza del creditore di ottenere una tutela effettiva e non eccessivamente gravosa del proprio diritto, evitando duplicazioni probatorie una volta dimostrata la fonte dell’obbligazione. Dall’altro, la garanzia del consumatore di poter contestare il credito, purché mediante allegazioni specifiche e supportate da prova. In tale prospettiva, il corretto riparto dell’onere probatorio diventa lo strumento attraverso cui il processo realizza un bilanciamento tra efficienza della tutela giurisdizionale e diritto di difesa, prevenendo al contempo utilizzi meramente dilatori dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Considerazioni conclusive
La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento rigoroso in tema di prova del credito, confermando che la produzione del contratto è sufficiente a dimostrare la fonte del diritto e che, pertanto, incombe sul debitore l’onere di provare l’adempimento o eventuali fatti estintivi, con conseguente irrilevanza delle sole contestazioni generiche.
05.06.2026