29.09.2025 Icon

Il credito azionato è incluso nella cessione in blocco? La risposta è nella Gazzetta Ufficiale

L’incremento delle operazioni di cessione in blocco ex art. 58 TUB registrato negli ultimi anni ha determinato l’emersione di una serie articolata di questioni giuridiche inerenti al funzionamento di tale peculiare strumento.

Cessione in blocco: il contesto normativo e le problematiche applicative

Il provvedimento del Tribunale di Teramo, reso all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da un consumatore, offre uno spunto interessante in questo ambito e in modo specifico relativamente all’eccezione di mancata prova dell’inclusione del credito nell’ambito di quelli ceduti.

Due casi distinti

Difatti, a parere del Giudice adito, nelle controversie tra cessionario e debitore ceduto vanno distinte due diverse ipotesi:
1) se il debitore contesta la riconducibilità del credito a quelli oggetto di cessione, senza mettere in discussione l’esistenza della cessione stessa;
2) se il debitore contesta l’esistenza stessa dell’operazione di cessione.

Nel caso analizzato l’esistenza dell’operazione di cessione di crediti “in blocco” non era stata contestata. Purtuttavia, l’opponente ha provato l’operazione di cessione producendo il relativo contratto – elemento ritenuto più che bastevole per superare il motivo di opposizione.

Due casi distinti: esistenza della cessione vs inclusione del credito

Nel rigettare l’opposizione avversaria, il Giudice ha, poi, ritenuto bastevole la produzione da parte del cessionario dell’“avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con indicazione specifica delle caratteristiche dei rapporti ceduti”.

Sul tema la giurisprudenza è certamente ancora ondivaga. Con questa pronuncia, dunque, il Foro teramano si è voluto porre in linea con la ricognizione operata in argomento dalla Suprema Corte e puntualmente citata in sentenza, secondo la quale: “(cfr. Cass. n.17944 del 22/06/2023 ove si legge in parte motiva:

“Laddove (…) l’esistenza dell’operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”; v. anche, nell’ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Taranto sez. II, 09/05/2024, n. 1389).”

Conclusioni: legittimazione confermata, opposizione respinta

In conclusione, il Tribunale ha così rigettato l’opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo sufficientemente provata la legittimazione della cessionaria in tutta la catena di cessioni di cui è stato oggetto il credito ceduto.

Autore Laura Bettelle

Associate

Milano

l.bettelle@lascalaw.com

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