Il Tribunale di Roma, con la recentissima sentenza del 17-10-2024, si è allineato a quella parte della giurisprudenza che ritiene che, in ipotesi di contratto di mutuo non occorra, al fine di dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria, la produzione dell’estratto conto.
La decisione in commento rappresenta la coda di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l’opponente ha eccepito la mancata prova del credito da parte della finanziaria ricorrente e richiesto la conseguente revoca del provvedimento.
Sennonché, nel rigettare l’opposizione avversaria, il Giudice ha rilevato, innanzitutto, come la parte creditrice avesse depositato, al fine di dimostrare il proprio diritto di credito, il contratto di finanziamento da cui trae origine l’importo dovuto.
Il Tribunale nel decidere si è espresso, altresì, sulla necessità o meno di produrre anche l’estratto conto: “venendo in rilievo un contratto di mutuo e non già un diverso rapporto bancario in cui l’evoluzione dei saldi dipende da una molteplicità di movimentazioni di accredito e addebito svolgentisi nel tempo, l’onere della prova a carico del mutante (o di chi è subentrato nel relativo credito) è di per sé assolto sulla base dei principi testé descritti, non essendo necessario il deposito di estratto conto analitico; che, invece, (…) non è riuscito a dare la prova di cui era gravato, non avendo per la verità neppure allegato di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto per il rimborso del finanziamento ricevuto”.