Il Tribunale di Milano è intervenuto sulla controversa questione relativa alla coesistenza tra la tutela del consumatore ed il rispetto del giudicato implicito, la cui tematica è stata oggetto di recente analisi da parte della CGUE con le sentenze gemelle del maggio 2022.
La vicenda trae origine dal giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso da un consumatore nei confronti di una società, lamentando la nullità della clausola che determinava il foro competente per la risoluzione della causa e per l’effetto eccependo l’incompetenza per territorio del Tribunale adito in via monitoria. Il creditore professionista, invece, eccepiva il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo a motivo della tardività dell’opposizione.
Il Tribunale meneghino, al fine di dirimere la controversia, compie una disamina accurata delle sentenze gemelle della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che hanno valutato la compatibilità con il diritto europeo della disciplina processuale nazionale, la quale, in caso di giudicato implicito sulla non vessatorietà di una clausola contrattuale, impedisce al giudice dell’esecuzione di valutare o rilevare l’abusività della stessa.
Ebbene la CGUE ha riconosciuto l’incompatibilità con il diritto europeo di una normativa nazionale che preclude al giudice dell’esecuzione di valutare l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e conseguentemente la loro validità.
La sentenza, pur accertando la tardività dell’opposizione, afferma quanto segue: “in applicazione dei principi posti dalla CGUE, a condizione che il consumatore non sia rimasto completamente inerte, il Giudice che sia investito dell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale o dell’impugnazione, deve poter essere in grado di rilevare d’ufficio l’abusività di quelle clausole non espressamente esaminate dal precedente giudice, anche se ciò comporti la disapplicazione delle norme processuali interne che ostano a tale controllo, perché si tratta di norme processuali che rendono impossibile la tutela giurisdizionale dei diritti conferiti dal diritto europeo al consumatore. A ben vedere, secondo l’insegnamento della Corte di Lussemburgo, non è affatto sufficiente a ritenere riconosciuta una tutela effettiva al consumatore, che la verifica della validità delle clausole abusive sia presumibile nel decreto ingiuntivo passato in giudicato, ancorché non esplicitata in sommaria motivazione, in quanto passaggio logico necessario per la decisione del giudice, ma occorre che sia una verifica effettiva, cioè realmente avvenuta, e quindi esternata in una motivazione del provvedimento, ancorché sommaria.”
Nel caso in esame, data la condotta attiva del consumatore che non è rimasto inerte ma ha eccepito l’abusività della clausola di deroga della competenza, ne deriva la conseguente valutazione del merito di tale difesa da parte del Giudice.
In conclusione, nonostante la tardività e l’improcedibilità dell’opposizione, il Tribunale meneghino, considerati i principi posti dalla CGUE nelle sentenze gemelle del 17.05.2022, dichiara la clausola di deroga della competenza abusiva e quindi nulla. Altresì nullo risulta il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso dal Giudice incompetente per territorio.