Mercoledì 2 agosto è stato approvato in via definitiva il disegno di legge: Conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
La legge di conversione apporta modifiche all’articolo 11-octies del Decreto Legge n. 73/2021 (a sua volta convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021), ed interviene sulla disciplina relativa al rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata di un finanziamento al consumo.
Più precisamente il secondo periodo del comma 2 del predetto articolo è stato così sostituito: “Nel rispetto del diritto dell’unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”».
La nuova disposizione normativa, lasciando invariato l’art. 125-sexies TUB (già novellato dalla riforma del 2021) si applica ai contratti conclusi prima del 25 luglio 2021.