13.10.2026 Icon

Fideiussore consumatore: il giudicato non basta

La Corte di giustizia torna sul rapporto tra tutela consumeristica e giudicato implicito nei procedimenti monitori ed esecutivi. La decisione assume particolare rilievo poiché riconosce la possibilità di verificare l’abusività delle clausole di una fideiussione anche quando il decreto ingiuntivo sia stato oggetto di opposizione, definita con sentenza passata in giudicato, senza che tale verifica sia stata espressamente effettuata. La direttiva 93/13 impone, infatti, un controllo effettivo, anche a tutela del garante che ignorasse di poter rivestire la qualità di consumatore

Corte di giustizia dell’Unione europea, Sez. IX, ordinanza del 6 ottobre 2026, causa C-667/24

Il caso: fideiussione e decreto ingiuntivo

La vicenda trae origine da una fideiussione rilasciata da una persona fisica a garanzia delle obbligazioni di una società gestita dal coniuge. A fronte dell’inadempimento, un istituto di credito otteneva un decreto ingiuntivo anche nei confronti della garante, la quale proponeva opposizione per ragioni diverse dall’abusività delle clausole.

L’opposizione veniva respinta sia in primo grado sia in appello, con conseguente passaggio in giudicato della decisione

Avviata l’esecuzione, la garante chiedeva la sospensione della procedura e la concessione di un termine per proporre opposizione tardiva, deducendo l’abusività di alcune clausole della fideiussione e la propria qualità di consumatrice.

La questione sottoposta alla Corte riguardava, dunque, la possibilità di effettuare tale controllo anche in presenza di un giudizio di opposizione già definito con sentenza irrevocabile.

Il controllo non può restare implicito

La Corte muove dagli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore e gli Stati membri devono assicurare rimedi adeguati ed effettivi.

Richiamando i principi già affermati nella sentenza Soledil del 18 dicembre 2025 (C-320/24), la Corte ribadisce che il giudice nazionale è tenuto a verificare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole contrattuali, quando disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari.

Tale esigenza deve confrontarsi con il principio dell’autorità di cosa giudicata, posto a tutela della certezza dei rapporti giuridici.

Il giudicato può tuttavia precludere un successivo controllo soltanto quando la verifica sull’abusività sia stata effettivamente svolta, la decisione contenga una motivazione, anche sommaria, idonea a individuare le clausole esaminate e le ragioni della loro ritenuta non abusività, e il consumatore sia stato adeguatamente informato delle conseguenze processuali della propria inerzia.

In assenza di tali presupposti, il richiamo al giudicato implicito non può sostituire il controllo richiesto dalla normativa europea.

La qualità del garante va sempre verificata

La Corte ribadisce che la fideiussione, pur accessoria al debito principale, resta un contratto distinto: la qualità di consumatore deve quindi essere valutata con riferimento al garante e allo scopo concreto per cui ha agito, verificando se la garanzia sia collegata a un’attività professionale o a legami funzionali con la società garantita.

Non è decisivo che, al momento dell’opposizione, la garante ignorasse di poter invocare tale status. Perché il controllo è officioso, la mancata consapevolezza della parte non può sanare l’assenza di verifica giudiziale.

Considerazioni conclusive

L’ordinanza si inserisce nel consolidato orientamento europeo volto ad assicurare una tutela effettiva del consumatore, anche a fronte della definitività del titolo giudiziale.

Il profilo di maggiore rilievo consiste nell’affermazione secondo cui il giudicato implicito non può impedire il controllo sull’abusività delle clausole contrattuali neppure quando il decreto ingiuntivo sia stato oggetto di opposizione, definita con sentenza passata in giudicato, qualora tale verifica non sia stata espressamente effettuata.

La pronuncia assume particolare importanza per il fideiussore persona fisica, la cui eventuale qualità di consumatore deve essere accertata autonomamente rispetto a quella del debitore principale.

Resta fermo che il superamento del giudicato implicito non comporta automaticamente l’accertamento dell’abusività delle clausole né il venir meno del titolo esecutivo, ma impone che al garante, ove qualificabile come consumatore, siano assicurati strumenti processuali idonei a ottenere un controllo effettivo.

Autore Elisa Confalonieri

Partner

Milano

e.confalonieri@lascalaw.com

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