Con sentenza n. 1134/2024 del 19.06.2024, il Tribunale di Padova ha ribadito che il termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c. si intende rispettato con l’invio di una mera richiesta stragiudiziale senza la necessità di intraprendere un’azione giurisdizionale.
Gli opponenti consumatori, con l’opposizione a decreto ingiuntivo, avevano contestato la decadenza del creditore garantito ai sensi dell’art. 1957 c.c., invocando la nullità per contrarietà alla normativa antitrust della clausola di deroga alla medesima norma contenuta nella fideiussione.
Sennonché, il giudice, ha evidenziato che la fideiussione stabiliva alla clausola n. 7 l’obbligo del fideiussore di pagare quanto spettasse alla banca “a semplice richiesta scritta”. Per tale ragione, il Tribunale, conformandosi all’orientamento prevalente, ha sottolineato che “il Giudice di Legittimità ha da tempo chiarito che la clausola con cui il garante si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta scritta” va interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l’onere di avanzare istanza entro il termine di cui all’art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un’azione giudiziaria)”.
Tale orientamento viene confermato anche dalla Cassazione (Cass. n. 22346/2017), la quale sostiene che “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l’applicazione del primo comma dell’art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all’art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l’inizio dell’azione giurisdizionale”.
In altre parole, deve ritenersi che, ogniqualvolta le parti concordino il “pagamento a prima richiesta scritta”, l’osservanza dell’onere di cui alla citata disposizione è soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un’azione giudiziaria, che può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l’uno o l’altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l’estinzione della fideiussione.
Secondo il giudice, infatti, “l’iniziativa semestrale può essere adottata per evitare la decadenza in esame sia nei confronti del debitore principale che nei confronti del garante (per tutte si legga Cass. n. 24296/2017), ogniqualvolta si tratti di fideiussione solidale quale è quella in esame, non essendo stato pattuito il beneficium excussionis invocato dagli opponenti”.
Ciò chiarito, rilevato che la banca aveva notificato sia l’intimazione di pagamento con richiesta di rientro dalle posizioni debitorie – che vale ad individuare la scadenza delle obbligazioni, essendo venuto meno l’affidamento dei rapporti – che l’intimazione con richiesta di pagamento ai garanti nel termine dei sei mesi, il giudice padovano ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.