Il fideiussore che si impegna contrattualmente a monitorare la situazione patrimoniale del debitore non può invocare la propria liberazione se la banca concede nuovo credito senza una sua autorizzazione. Tale principio è ancora più stringente quando un vincolo di parentela lega garante e garantito: in questo caso, la conoscenza delle difficoltà economiche si presume, e tale presunzione è così forte da essere equiparata a un’autorizzazione implicita alla concessione del credito.
Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza del 31 marzo 2026, n. 178
La difesa del garante e la clausola che inverte l’onere informativo
Nel caso esaminato dal Tribunale di Ascoli Piceno, la garante si era opposta a un decreto ingiuntivo, sostenendo di doversi ritenere liberata dalla propria obbligazione ai sensi dell’art. 1956 cod. civ.
La sua tesi si fondava sul fatto che la banca avesse continuato a finanziare il debitore principale nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche, senza averla preventivamente informata né aver richiesto la sua “speciale autorizzazione”.
Tuttavia, il contratto di fideiussione conteneva una clausola specifica (clausola E) che ribaltava l’onere informativo. Con la sua sottoscrizione, la garante si era obbligata a “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei rapporti con la Banca“. La stessa clausola dispensava espressamente la banca dal richiedere l’autorizzazione prevista dall’art. 1956 cod. civ.
Il Tribunale ha ritenuto tale pattuizione pienamente valida ed efficace, sottolineando come essa non si ponga in contrasto con il divieto di rinuncia preventiva alla liberazione, sancito dal secondo comma dell’art. 1956 cod. civ. La clausola, infatti, non elimina il diritto del garante alla liberazione, ma ne modula le condizioni di operatività, ponendo in capo allo stesso un dovere di diligenza attiva: informarsi. Di conseguenza, in assenza di una prova di una specifica richiesta di informazioni rivolta alla banca e rimasta inevasa, il fideiussore non può lamentare una violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte dell’istituto di credito.
Il vincolo di parentela come presunzione di conoscenza
Il Tribunale non si è fermato alla sola analisi contrattuale, ma ha valorizzato un elemento fattuale decisivo: il rapporto di parentela tra la garante e il debitore principale. Secondo il giudice, tale legame costituisce un elemento presuntivo forte, idoneo a far ritenere che la garante fosse a conoscenza delle difficoltà economiche del garantito.
Questa presunzione di conoscenza assume un ruolo centrale, poiché, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, la richiesta di autorizzazione da parte della banca non è necessaria “laddove possa ritenersi che vi sia già perfetta conoscenza, in capo al fideiussore, della situazione patrimoniale del debitore garantito“. In tali circostanze, la conoscenza delle difficoltà economiche, unita alla mancata attivazione del garante (ad esempio, tramite la revoca della fideiussione), viene interpretata come una “autorizzazione tacita alla concessione del credito”.
La decisione si allinea a quell’indirizzo giurisprudenziale che esclude l’operatività della liberazione ex art. 1956 c.c. quando il fideiussore, per il suo ruolo o per i suoi legami con il debitore (come nel caso del socio, dell’amministratore o, appunto, di uno stretto parente), è nella posizione di conoscere direttamente e agevolmente l’andamento degli affari del soggetto garantito (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, N. 20665 del 24-07-2024; Cass. Civ., Sez. 1, N. 7813 del 17-03-2023).
Il dovere di diligenza del garante
La sentenza riafferma un principio fondamentale: la fideiussione, pur essendo una garanzia, non trasforma il garante in un soggetto passivo, meramente in attesa degli eventi. Al contrario, egli è tenuto a un comportamento diligente, che si manifesta nell’obbligo di informarsi e di vigilare sulla situazione del debitore per il quale ha scelto di obbligarsi.
La presenza di clausole contrattuali che pongono a suo carico l’onere di tenersi aggiornato è legittima e sposta l’equilibrio del rapporto: la tutela offerta dall’art. 1956 c.c. non scatta automaticamente, ma presuppone che il garante abbia prima adempiuto al proprio dovere di attivarsi. Se a ciò si aggiunge un legame personale, come quello di parentela, che rende la conoscenza della situazione del debitore non solo un onere ma una circostanza altamente probabile, la possibilità per il garante di sottrarsi al proprio impegno si riduce drasticamente. La banca, in questo quadro, può legittimamente fare affidamento sulla presunzione che il garante “parente” sia un garante informato e, di conseguenza, consenziente.
25.08.2026