“La figura del “coobbligato”, sebbene non espressamente tipizzata dal codice civile, deve essere intesa come quella di un debitore solidale la cui obbligazione è principale e non accessoria, con conseguente inapplicabilità della disciplina della fideiussione e, in particolare, del termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c. per l’azione del creditore”.
Tribunale di Ragusa, Sentenza n. 88/2026, pubblicata il 20/01/2026.
La distinzione tra la figura del fideiussore e quella del coobbligato si ritrova con frequenza nell’ambito del contenzioso bancario e consumeristico, con significative ripercussioni sulla disciplina applicabile, in particolare per quanto concerne l’operatività dell’art. 1957 del c.c.
Com’è noto, tale norma stabilisce un termine di decadenza per il creditore che intenda agire nei confronti del fideiussore, prevedendo che quest’ultimo rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale e le abbia con diligenza continuate.
Ebbene, con la Sentenza n. 88/2026 pubblicata il 20/01/2026, il Tribunale di Ragusa si è pronunciato in ordine alla figura del coobbligato, all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ove l’opponente, quale parte coobbligata di un contratto di prestito finalizzato, a seguito del suo inadempimento, si vedeva ingiungere il pagamento di €.35.750,89 da parte della società cessionaria del credito.
Incardinato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente eccepiva, tra l’altro, la decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c. richiamando, quindi, la disciplina della fideiussione e non del coobbligato.
Il Tribunale di Ragusa, nel rigettare tale eccezione, ha dovuto preliminarmente qualificare la posizione giuridica dell’opponente, osservando che l’espressione “coobbligato”, sebbene non sia una figura tipica del codice civile, deve essere inquadrata all’interno di quella di debitore solidale ai sensi dell’art. 1292 c.c.
Partendo da tale presupposto, il Giudice ha valorizzato la differenza tra solidarietà “eguale” e la solidarietà “diseguale”.
Nella solidarietà eguale, l’obbligazione è assunta nell’interesse comune di tutti i debitori, e tutti sono obbligati in via principale.
Nella solidarietà diseguale, invece, l’obbligazione è assunta nell’interesse esclusivo di un condebitore, e gli altri condebitori sono obbligati a titolo di garanzia (come nel caso della fideiussione per esempio).
Nel caso di specie, dunque, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il Tribunale ha ritenuto che il “coobbligato” fosse pienamente equiparato all’obbligato principale e assoggettato a ogni obbligazione derivante dal contratto di prestito, considerata la sussistenza di una solidarietà “eguale” e di una un’obbligazione principale anche per il coobbligato.
Di conseguenza, è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 1957 c.c., poiché tale norma è prevista all’interno della disciplina dell’istituto giuridico della fideiussione e non per le obbligazioni solidali in generale.
La sentenza del Tribunale di Ragusa, in altri termini, ribadisce un principio fondamentale del diritto delle obbligazioni: la qualificazione giuridica di un soggetto come “coobbligato” o “fideiussore” ha conseguenze dirette e sostanziali sulla disciplina applicabile.
Mentre il fideiussore beneficia della tutela offerta dall’art. 1957 c.c., che impone al creditore un onere di diligenza e tempestività nell’agire contro il debitore principale, diversamente, il coobbligato, in quanto debitore solidale con l’obbligato principale, non può invocare tale norma.
La chiarezza nella redazione dei contratti e l’accurata interpretazione della volontà delle parti sono pertanto determinanti per definire correttamente la natura dell’vincolo assunto e le relative responsabilità.
In definitiva, il Giudice del Tribunale di Ragusa ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, condannando al pagamento delle spese legali la parte opponente.
13.03.2026