Con sentenza n. 608/2024 del 14.03.2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il debitore aveva sollevato la nullità del contratto quale conseguenza della mancata verifica del merito creditizio da parte della finanziaria, ha puntualizzato che “alcuna norma del nostro ordinamento prevede una disciplina sanzionatoria da cui possa essere ricavata una qualsivoglia invalidità”, con la conseguenza che “alcuna nullità potrebbe derivare dal comportamento della creditrice con riflesso sul contratto di finanziamento posto in essere tra le parti”.
In particolare, il giudice campano ha evidenziato che l’art. 124 bis T.U.B. (modificato in relazione all’art. 8 della Direttiva 2008/48 CE, attuata in Italia per il tramite del D.lgs 141/2010) ha introdotto il principio del cd. prestito responsabile, alla stregua del quale il finanziatore è tenuto, in vista della stipula del contratto di finanziamento con il consumatore, a valutare il merito creditizio sulla scorta di informazioni adeguate, eventualmente fornite dal consumatore stesso ovvero ottenute consultando un’apposita banca dati.
L’obbligo di verifica del merito creditizio (e, quindi, di accertamento della capacità del finanziato di restituire gli importi erogati), assolve ad una eterogena funzione protettiva nei confronti: i) dei finanziatori, per un agevole recupero del credito erogato; ii) dei soggetti finanziati che, in caso di assunzione di un debito troppo oneroso, vedrebbero abbassare il proprio tenore di vita ed innalzare il rischio di insolvenza; iii) degli altri creditori del debitore che potrebbero rischiare di non ottenere la soddisfazione dei propri crediti a cagione dell’insolvenza stessa.
Il richiamato art. 8 della Direttiva 2008/38 CE rimette, però, agli Stati membri la selezione e l’individuazione delle sanzioni applicabili in caso di violazione del detto precetto: ad oggi, tuttavia, nel nostro sistema non si rinviene alcuna norma sanzionatoria del detto obbligo di valutazione del merito creditizio da parte della banca.
Pertanto, in assenza di un’espressa previsione legislativa che affermi, dunque, la responsabilità del finanziatore per concessione del credito al soggetto immeritevole, per violazione dell’obbligo di cui all’art. 124 bis T.U.B., è possibile prevedere esclusivamente il risarcimento del danno per violazione dei generali principi di correttezza e buona fede, non già l’annullamento del finanziamento concesso, sanzione non applicabile al di fuori dei casi tassativi ex lege.
Per il Tribunale, dunque, tale conclusione trova conferma nella normativa codicistica in punto di nullità contrattuali e, in particolare, nell’art. 1418, comma 1, c.c. che commina la nullità del contratto nel solo caso di violazione di norme imperative.
Ragione per cui, l’obbligo di verifica del merito creditizio, inteso come onere comportamentale gravante sul professionista nella fase prodromica ed antistante alla conclusione del contratto, non rientra nella species delle norme imperative di validità (cd. regole di validità).
Da qui il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.