Come ormai noto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sulla scorta della giurisprudenza europea, ha pronunciato la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 in tema di decreto ingiuntivo non opposto che non contenga alcuna motivazione sulla eventuale vessatorietà delle clausole contenute nel contratto.
Poiché le pronunce emesse dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno, di norma, effetto retroattivo, le Sezioni Unite hanno fornito ai giudici delle esecuzioni vere e proprie istruzioni per attuare la sospensione delle attività di vendita del bene pignorato nei casi in cui la procedura espropriativa sia stata incardinata in forza di un decreto ingiuntivo privo della motivazione relativa all’eventuale profilo di abusività delle clausole.
Di seguito un passaggio significativo: “in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere –da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito -di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”.
Come ormai sappiamo, secondo i giudici di legittimità il Giudice dell’esecuzione deve effettuare un controllo sui contratti di credito al consumo, al fine di verificare se vi siano clausole abusive e, qualora ne riscontri, deve permettere al debitore, che non abbia opposto il decreto ingiuntivo, di proporre opposizione tardiva allo stesso.
Tale pronuncia ha dato la stura ad opposizioni tardive a decreti ingiuntivi che nulla avevano rilevato in merito allo status di consumatore del debitore ingiunto, nonché in merito all’eventuale abusività delle clausole contrattuali.
Tra i vari provvedimenti di merito successivi alla sentenza della Corte di Cassazione spicca la decisione adottata dal Tribunale di Ivrea.
Occorre premette che il giudice eporediese ha adottato il proprio provvedimento nell’ambito di una esecuzione immobiliare incardinata in forza di decreto ingiuntivo che era già stato opposto dal consumatore, il quale tuttavia non aveva eccepito alcunché in merito all’abusività delle clausole inserite nel contratto di credito da lui sottoscritto.
Ebbene, il Tribunale di Ivrea, con ordinanza del maggio 2023, ha sospeso le operazioni di vendita concedendo alla debitrice esecutata il termine di 40 giorni per proporre (nuovamente) opposizione al medesimo decreto ingiuntivo.
La questione giuridica, ergo, ruota intorno alla doppia opposizione al decreto ingiuntivo. La peculiarità del caso in esame risiede nel fatto che la parte esecutata aveva già proposto una prima opposizione al decreto, senza però eccepire l’abusività di clausole contrattuali. Il Giudice dell’esecuzione, su richiesta della debitrice, ha, pertanto, ritenuto possibile concedere un ulteriore termine di 40 giorni per opporre il decreto ingiuntivo e così far valere l’abusività delle clausole contrattuali.
Tuttavia, v’è da evidenziare che il tema della doppia opposizione non è stato affrontato dalla Sezioni Unite, ancorché richiamato nelle conclusioni del Procuratore Generale, per cui non vi è stata una statuizione in merito da parte dei giudici di legittimità
È lecito chiedersi se nel caso in commento ci si trovi di fronte ad una violazione del divieto di ne bis in idem, posto che con la prima opposizione il consumatore avrebbe certamente potuto far valere l’abusività, oppure se siamo al cospetto di un ulteriore rafforzamento del favor consumatoris.
Sarà la futura giurisprudenza a decidere se quella assunta dal Tribunale di Ivrea rappresenta una eccessiva evoluzione del superamento del giudicato implicito, o semplicemente una coraggiosa anticipazione.
11.09.2026