13.01.2025 Icon

Clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., per il Tribunale di Napoli Nord non è vessatoria

La clausola di deroga al termine di cui all’art. 1957 c.c. non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l’art. 1341, comma 2, c.c., né può ritenersi intrinsecamente abusiva o vessatoria.

Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Napoli Nord con la recente sentenza n. 4869 del 10.12.2024.

In particolare, il giudice investito della causa ha evidenziato che “la decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore ed alla persistenza nel tempo della propria corresponsabilità patrimoniale (Cass. civ. 11/06/2012, n. 9455; Cass. civ., 21/05/2008 n. 13078; Trib. Milano 26/03/2015, n. 3988; Trib. Benevento, 06/02/2017, n.190)”.

Ne consegue, l’infondatezza dell’eccezione di decadenza dal termine di cui all’art. 1957 c.c., risultando la relativa clausola di deroga pienamente validità ed efficace, anche ai fini della disciplina consumeristica.

Autore Michele Petrosino

Associate

Milano

m.petrosino@lascalaw.com

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