20.10.2025 Icon

Credito al consumo e prova del credito: 50 TUB valido anche per la cessionaria

Si torna a parlare di prova del credito e, nello specifico, di idoneità probatoria dell’estratto conto certificato ai sensi dell’art. 50 T.U.B. L’eccezione di carenza di prova del credito rappresenta una costante nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo introdotti dai consumatori e, nel caso di specie, il Tribunale di Avellino, oltre a confermare quell’orientamento giurisprudenziale che riconosce dignità probatoria al documento di cui si discorre, fa un passo avanti ed afferma, inoltre, che alcuna preclusione al suo utilizzo in giudizio può incontrare la  cessionaria del credito.

Opponendosi al decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti, un consumatore eccepiva, tra le altre, la carenza di prova del credito azionato sostenendo che l’estratto conto certificato ai sensi del Testo Unico Bancario non potesse fondare la richiesta di pagamento in quanto documento di parte non sorretto da alcun valore probatorio.

Il Giudice dell’opposizione smentiva però tale ricostruzione, ricordando che la prova scritta richiesta dall’art. 633 c.p.c. per l’emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre è solo nel successivo (ed eventuale) giudizio di opposizione che dovrà essere valutata la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente.

Dopodiché, il Tribunale esaminava anche una questione non di poco conto inerente alla utilizzabilità, da parte della cessionaria del credito, dell’estratto conto certificato conforme ai seni dell’art. 50 T.U.B. dalla stessa cedente, valorizzando una interpretazione estensiva dell’art. 50 T.U.B. in combinato disposto con l’art. 58 T.U.B..

E da qui la seguente affermazione: “Non vi è dubbio che, in base al combinato disposto dell’art. 50 e 58 TUB, è stata estesa anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999 quella speciale prerogativa concessa dal legislatore all’art. 50 del TestoUnico Bancario – che costituisce una disciplina speciale di carattere processuale – alle banche allo scopo di dotarle di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche”.

Per l’effetto, il Giudice, ha ritenuto infondata l’opposizione e, di contro, pienamente provata la pretesa creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo.

Autore Luigi Picari

Associate

Milano

l.picari@lascalaw.com

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