14.11.2022 Icon

Confondere il TEG e il TAEG porta all’usura

Il Tribunale di Milano in funzione di giudice di appello si è di recente espresso in merito alla corretta metodologia di verifica dell’usurarietà dei tassi di interesse, precisando che è il TEG e non il TAEG a dover essere raffrontato al tasso soglia.

L’Istituto di credito aveva, infatti, appellato la sentenza sostenendo che il tasso pattuito nel contratto di finanziamento contro cessione del quinto non fosse usurario e che il calcolo del Giudice di Pace fosse errato, in quanto quest’ultimo aveva proceduto ad accertare il tasso di interesse raffrontando il TAEG e il tasso soglia. 

Il Tribunale ha dichiarato l’appello fondato e nella motivazione afferma espressamente che il calcolo compiuto dal Giudice di prime cure risulta essere inattendibile, poiché al fine di accertare l’usura il superamento del tasso soglia deve essere accertato raffrontando il TEG del contratto e non il TAEG. Il TEG è inferiore al TAEG, in quanto a differenza del primo, il TAEG comprende anche le spese per imposte e tasse come disposto dall’art. 644 c.p., adempiendo ad altre e diverse finalità.

Il Tribunale afferma inoltre, sposando la tesi della difesa, che nel calcolo del TEG non devono essere conteggiati i costi per le polizze assicurative, così come fatto, invece, dal Giudice di Pace nel caso di specie. Infatti, per la rilevazione del TEGM sino all’agosto del 2009 le Istruzioni della Banca d’Italia non tenevano conto delle spese di assicurazione nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Quindi, ai fini della valutazione dell’usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto, la comparazione deve essere operata tra tasso soglia e TEG indicato in contratto, con esclusione di tutti gli altri costi, quali, appunto, i costi relativi alla copertura assicurativa, trattandosi di un contratto stipulato nel marzo 2009.

Sul punto, si sono pronunciate anche le Sezioni Unite con la sentenza n. 19597/2020, puntualmente richiamate dal Tribunale di Milano, le quali hanno sostenuto che va confermata la piena razionalità del cd. principio di simmetria, secondo cui deve esservi simmetria tra tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell’art. 2 comma 1 L. n. 108/96 e il tasso effettivo globale della singola operazione.

Sulla scorta di quanto appena argomentato, il Tribunale ha accolto l’appello dell’Istituto di credito, riformando in totola sentenza appellata e statuendo il “mancato superamento del tasso soglia al momento della stipulazione del contratto di cessione del quinto”, e, pertanto, la non usurarietà dei tassi di interesse applicati.

Autore Eleonora Pirri

Associate

Torino

e.pirri@lascalaw.com

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