Con l’ordinanza del 15/11/2023, il Tribunale di Pistoia si è espresso in ordine alla presunta vessatorietà della clausola secondo la quale il creditore può richiedere la risoluzione del contratto a seguito del mancato pagamento di due rate mensili o, comunque, della inosservanza delle disposizioni relative alla modalità di pagamento.
Il debitore, infatti, con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., invocando l’ormai noto principio espresso dalla sentenza a Sez. Un. della Corte di Cassazione n. 9479/2023, evidenziava che la clausola del contratto denominata “ritardi nei pagamenti” fosse vessatoria in quanto lesiva dei diritti del consumatore che può vedere risolto il proprio contratto a seguito di un inadempimento anche di scarsa importanza.
Il giudice, nel rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 649 c.p.c., ha evidenziato che “indipendentemente dalla abusività o meno della clausola in questione, la circostanza che la decadenza del beneficio del termine sia stata dichiarata a fronte non solo di due rate, bensì a fronte di dieci rate scadute e non pagate, sembrerebbe rendere la questione sollevata in questo giudizio non rilevante ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento della debitrice”.
Il Tribunale di Pistoia, inoltre, ha concluso evidenziando che Il rimedio fornito dalla sentenza delle Sezioni Unite può essere utilizzato al solo fine di instaurare un’opposizione ex art. 650 c.p.c. che verta solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali (cfr. Cass. Civ. SS. UU. 9479/2023).
Ragion per cui, il giudice ha ritenuto di non esprimersi sulle ulteriori questioni diverse dalla abusività delle clausole impugnate, non essendo ammissibili in questa fase di giudizio.