Con una recentissima ordinanza dello scorso 16 settembre, il Tribunale di Avezzano ha affrontato il tema della prova del credito nell’ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposti dal garante – consumatore.
Il valore probatorio del saldaconto nei confronti del fideiussore
Più nello specifico, il Giudice ha ritenuto di valorizzare il saldaconto depositato in atti, alla luce di quanto contenuto all’art. 7 della fideiussione azionata che testualmente recita: “Le risultanze delle scritture contabili della Banca che il debitore principale abbia già approvato ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 1.9.93 n. 385 od in altra forma, fanno prova, ai fini della determinazione del debito garantito, anche nei confronti del fideiussore, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo”.
Risulta evidente, dunque, come siano le stesse parti ad attribuire valore di prova alle risultanze delle scritture contabili non oggetto di contestazione da parte del debitore principale e come tale circostanza debba essere considerata dirimente rispetto a eccezioni di presunta carenza di prova scritta del credito successivamente sollevate.
Clausola valida: nessuna inversione dell’onere della prova
Il Giudice ha, inoltre, escluso profili di nullità della clausola sia agli effetti dell’art. 2698 c.c., sia in termini di vessatorietà nella misura in cui ha precisato che “Si tratta, all’evidenza, di clausola immune da nullità, agli effetti dell’art. 2698 c.c., in quanto non integrante una non consentita inversione dell’onere probatorio su diritti di cui le parti non possano disporre, né un aggravamento eccessivo dell’esercizio del diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25857 del 02/12/2011) e, sotto il profilo formale, la clausola – ove considerata vessatoria (cosa da escludersi) – risulta inserita in un contesto nel quale il blocco di clausole richiamate contiene una descrizione del loro contenuto, così da essere pure conforme al disposto dell’art. 1341 c.c. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17939 del 09/07/2018)”.
04.11.2025