27.10.2025 Icon

Art. 1957 c.c. e deroga convenzionale: una tipica espressione dell’autonomia negoziale

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Palermo, nello scrutinare le argomentazioni difensive elaborate dall’opponente-consumatore, si è soffermato sull’asserita estinzione della garanzia fidejussoria per decorso del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c.

Secondo quanto prospettato dal debitore, difatti, la clausola di rinuncia ai termini sanciti dalla suddetta disposizione codicistica doveva ritenersi nulla, in quanto violativa della normativa anticoncorrenziale.

Il fulcro della controversia: validità della deroga

L’Istituto di credito opposto, in sede di comparsa, aveva tempestivamente eccepito l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 1957 c.c., in virtù della deroga pattuita in sede di stipula, da ritenersi pienamente valida.

Il Giudice adito, con la sentenza in commento, ha aderito all’iter logico-interpretativo condotto dall’Istituto opposto e respinto i motivi di opposizione addotti sul punto, richiamando un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidatosi: “in ordine, poi, alla dedotta scadenza dell’obbligazione, nel documento prodotto denominato “lettera di fideiussione” la garante […] ha espressamente dichiarato di dispensare la banca creditrice dall’onere di agire nei termini di cui all’art. 1957 c.c. Ne deriva pertanto in primo luogo l’infondatezza dell’ulteriore motivo di opposizione legato alla presunta violazione della norma prevedente l’onere di agire contro il debitore principale entro sei mesi pena la decadenza dalla garanzia. Per giurisprudenza costante infatti la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l’adempimento dell’obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, ex art. 1957 c.c., ben può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la quale non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando soltanto l’assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”.

Proseguendo, il Tribunale palermitano, nel richiamare l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, ha ritenuto che la doppia sottoscrizione apposta dal debitore sullo schema fideiussorio fosse idonea a derogare legittimamente alla portata del dettato codicistico: “E’ noto che l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione, è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto, e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione ( Cass. Riv 552117, Cass. riv 576347) e tale situazione ricorre nel caso in esame”.

Il Tribunale di Palermo, quindi, muovendo dalle superiori argomentazioni, ha respinto i motivi di opposizione formulati dal debitore e confermato, per l’effetto, il provvedimento monitorio.

Autore Stefano Zofrea

Associate

Milano

s.zofrea@lascalaw.com

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