Il Tribunale di Siracusa si è allineato a quella parte della giurisprudenza che ritiene pienamente valido, perché avente forma scritta, il contratto di apertura di linea di credito mediante utilizzo di una carta di credito revolving contenuto in un diverso contratto di finanziamento per credito al consumo.
Nel giudizio in oggetto, nascente da un’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente eccepiva la mancata produzione del contratto fondante la pretesa monitoria, avendo la società creditrice, sempre a suo dire, depositato unicamente il negozio con il quale era stato concesso un finanziamento finalizzato all’acquisto di un bene.
Il Giudicante, tuttavia, analizzando quanto accettato e sottoscritto dal Cliente nel rapporto negoziale dedotto in giudizio, ha rilevato la presenza di tali condizioni: “CHIEDO OFFERTA A che mi venga concesso da (…) un finanziamento secondo il prospetto a margine intendendo acquistare presso il fornitore indicato i beni e /o servizi derivanti e non connessi alla mia attività professionale. Sapendo inoltre che […] è emettitrice di carte di credito revolving, aderenti al circuito Aura o Visa o Mastercard, chiedo che la stessa (…), in base ai suoi criteri valutavi, valuti la possibilità di concedermi l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante una carta magnetizzata a mio nome […] l’attivazione della carta avverrà con il primo utilizzo. Gli utilizzi anche parziali saranno rimborsati il 5 di ogni mese, con rate minime mensili concordate non inferiori al 3% dell’esposizione… e degli interessi ad un tasso così rappresentato: con rimborsi con addebito su c/c bancario: 1,28% mensile, TAN (Tasso Annuo Nominale) = 15,36%, TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) = 16,49%...”.
Per tale ragione, il Tribunale di Siracusa ha ritenuto che “la società opposta, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di parte attrice, ha provato documentalmente di aver versato in atti il contratto di apertura di credito revolving con utilizzo di carta magnetizzata comprensivo di tutti i tassi di interesse nonché delle condizioni contrattuali applicati all’operazione finanziaria”.
Il Giudice ha evidenziato, inoltre, come, a riprova della piena consapevolezza dei propri obblighi contrattuali e delle condizioni economiche applicate al rapporto di carta di credito revolving, l’opponente non abbia mai negato l’utilizzo della carta, di aver beneficiato delle somme e di essersi reso inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento.
In definitiva, a parere del Giudicante, la forma scritta ex art. 117 TUB risulta pienamente soddisfatta a seguito delle sottoscrizioni apposte dal Cliente, con la conseguenza che, sia l’utilizzo di caratteri minuti, che la contestualità dei due rapporti negoziali in essere (apertura di linea di credito e finanziamento) non potranno in alcun modo elidere o sminuire la validità della complessiva operazione negoziale.