Con sentenza n. 12521 pubblicata lo scorso 12 settembre, il Tribunale di Roma ha chiarito che l’individuazione delle rimesse solutorie o ripristinatorie, al fine della eccezione di prescrizione, deve essere effettuata secondo il criterio del “Saldo banca”.
Saldo banca vs. saldo ricalcolato: la questione interpretativa
In particolare, il Tribunale, chiamato a pronunciarsi in un giudizio di accertamento negativo del credito e conseguente ripetizione di indebito, ha ritenuto che, per accertare la natura del versamento, il conto non debba essere previamente depurato dalle competenze indebite derivanti da nullità originarie ma debba essere calcolato sul saldo banca.
Il ragionamento del Tribunale: stabilità dei rapporti e prescrizione
Secondo il Giudice capitolino, infatti, la depurazione dalla capitalizzazione ha l’effetto di ridurre l’esposizione debitoria del cliente e ciò incide poi sul valore di pagamento o meno della rimessa, nei fatti riducendo quantitativamente quelle che possono considerarsi solutorie ovvero le uniche dalle quali decorre immediatamente la prescrizione.
La correttezza di tale interpretazione, nonostante alcune pronunce di legittimità che sembrano andare in senso contrario, è stata rilevata dal Giudice dalla disciplina di cui all’art.1422 c.c., che dispone che l’azione per la nullità è imprescrittibile salvi gli effetti, però, della prescrizione dell’azione di ripetizione; e ciò per ragioni di stabilità dei rapporti economici e di sicurezza nelle transazioni commerciali.
Perché la depurazione annullerebbe la prescrizione
Effettuare dapprima la “depurazione” del conto dall’anatocismo e verificare, poi, cosa fosse pagamento e cosa no significherebbe porre nel nulla l’eccezione di prescrizione della ripetizione e privare di significato l’inciso dell’art. 1422 c.c.
Laddove il conto venisse previamente depurato da tutte le poste ritenute indebite e solo dopo venissero verificati i versamenti imputabili a pagamento delle competenze indebite, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione.
Conclusioni: saldo banca e prescrizione validamente eccepita
Alla luce di quanto specificato, il Tribunale ha quindi recepito l’ipotesi di calcolo proposta dal CTU che teneva conto della prescrizione, ritenuta validamente eccepita, rilevando la mancanza di prova circa la presenza di un affidamento (oltre che l’assenza di un tasso differenziato da quello di scoperto di conto).
04.11.2025