Contestare l’usurarietà di un finanziamento senza allegare alcun calcolo, alcuna perizia e alcun dato concreto non è sufficiente per ottenere il rigetto del decreto ingiuntivo. Lo ribadisce il Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 840/2026, che affronta con rigore tre questioni ricorrenti nel contenzioso bancario: l’onere probatorio in capo all’opponente, l’inammissibilità della C.T.U. a carattere esplorativo e l’irrilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini del calcolo del tasso effettivo globale.
Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 840/2026
Chi eccepisce l’usura deve prima dimostrarla
Il caso origina dall’opposizione proposta dai debitori avverso un decreto ingiuntivo emesso per il saldo di un contratto di finanziamento personale stipulato nel 2011 con una nota finanziaria e successivamente ceduto alla creditrice opposta. A fondamento dell’opposizione, i debitori sostenevano che la banca aveva applicato un tasso di interesse eccedente la soglia antiusura, per effetto – in particolare – del conteggio della commissione prevista in caso di estinzione anticipata.
Il Tribunale respinge la tesi con nettezza. La banca opposta aveva puntualmente documentato il credito mediante il contratto di finanziamento, l’estratto conto analitico certificato ai sensi dell’art. 50 T.U.B. e il prospetto degli interessi di mora. A fronte di tale produzione, gli opponenti si sono limitati ad eccepire in maniera del tutto generica il superamento del tasso soglia, senza fornire alcun dato quantitativo, alcuna formula di calcolo e alcun riscontro documentale a supporto delle proprie affermazioni. Il Giudice richiama sul punto il consolidato principio per cui «è onere di chi eccepisce in giudizio l’applicazione del tasso usurario, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia”» (Cass. SS.UU. n. 9941/2009). Una contestazione generica equivale, nella sostanza, ad una contestazione inesistente.
La C.T.U. non supplisce alle carenze probatorie di parte
Di fronte alla totale assenza di allegazioni circostanziate, gli opponenti avevano chiesto l’ammissione di una C.T.U. contabile finalizzata a verificare l’eventuale superamento dei tassi di legge. Il Tribunale rigetta anche questa richiesta, qualificando la consulenza tecnica invocata come meramente esplorativa e, in quanto tale, inammissibile.
La motivazione si inscrive nell’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza: la C.T.U. non è uno strumento istruttorio in senso proprio e non può essere utilizzata per sopperire alle carenze di allegazione della parte che agisce. Essa presuppone, al contrario, che la parte abbia previamente indicato con specificità i fatti posti a fondamento della propria domanda, rispetto ai quali l’ausilio tecnico si limita a fornire un contributo valutativo. Quando – come nel caso di specie – non viene prodotta una perizia di parte, non vengono indicati i criteri di calcolo e non viene precisato in quale misura il tasso contrattuale supererebbe la soglia, la consulenza non ha nulla su cui operare e si tradurrebbe, quindi, in una mera ricerca esplorativa: esattamente ciò che non le è consentito.
La commissione di estinzione anticipata è estranea al T.E.G.
Il terzo profilo, autonomamente rilevante, riguarda la specifica voce di costo posta a fondamento dell’eccezione di usura: la commissione prevista per il caso di estinzione anticipata del finanziamento. Sul punto, il Tribunale conferma l’indirizzo della Corte di Cassazione – ribadito, tra l’altro, con l’ordinanza n. 13228 del 15 maggio 2023 – secondo cui tale voce non concorre alla formazione del tasso effettivo globale rilevante ai fini antiusura.
La ragione è strutturale: la commissione di estinzione anticipata è una componente eventuale del rapporto, che viene in rilievo soltanto se il mutuatario sceglie liberamente di esercitare la facoltà di rimborso anticipato. Non si tratta, quindi, di un onere collegato all’erogazione del credito, bensì di una somma destinata a compensare il mutuante per il mancato incasso degli interessi originariamente programmati. Come correttamente osserva il Tribunale, la banca non ha alcun potere di anticipare la chiusura dell’operazione per maturare il diritto alla penale; e, simmetricamente, il suo costo non può essere sommato agli interessi corrispettivi per verificare il superamento della soglia, in quanto tale operazione produrrebbe un raffronto tra grandezze eterogenee.
Il risultato è che il T.A.E.G. contrattuale – messo a confronto con i Decreti Ministeriali di riferimento – è risultato ben al di sotto del limite di legge, con la conseguenza che l’opposizione è stata integralmente rigettata con condanna alle spese.
25.08.2026