03.10.2025 Icon

Le sorti del mutuo stipulato per consolidare un’esposizione debitoria derivante da un precedente rapporto nullo

Con la recente sentenza in commento, il Tribunale di Patti ha affrontato la questione della nullità del contratto di mutuo stipulato per consolidare un’esposizione debitoria derivante da un precedente rapporto a sua volta affetto da nullità.

Dopo aver specificato che trattasi di questione diversa da quella della mera stipula di un mutuo c.d. solutorio, la cui legittimità è stata recentemente ribadita da Cass. S.U. 5841/2025, il Tribunale ha analizzato la giurisprudenza in materia, rilevando che “Sul punto, la giurisprudenza (cfr. Trib. Brindisi 04/12/2006; C. App. Napoli 151/2020; Trib. Pescara 692/2020; Cass. 4695/2021) ha più volte ritenuto che il contratto possa ritenersi nullo – a seconda dei casi, per difetto o per illiceità della causa concreta – qualora si accertino: il duplice requisito di una nullità del rapporto precedente, derivante dalla violazione di una norma imperativa, e della strumentalità del mutuo ad eludere tale norma (illiceità della causa); oppure l’inesistenza della passività oggetto di consolidamento, tale da privare il mutuo della sua causa concreta (mancanza di causa).”

Il Giudice ha, quindi, precisato che non ogni possibile discrasia dell’esposizione debitoria relativa al primo rapporto, rispetto a quella considerata dalle parti al momento della stipula del secondo atto, è idonea a riverberarsi automaticamente sulla causa del mutuo, bensì esclusivamente un’eventuale differenza di entità tale da privare quest’ultimo della specifica funzione voluta dalle parti.

Da ciò ne discende, secondo il Tribunale che “le contestazioni del rapporto pregresso fondate su motivi diversi dalla nullità per violazione di norme imperative – come, ad esempio, le doglianze attinenti all’addebito di voci contrattualmente non previste, o previste in misura diversa – non possono quindi costituire motivo per mettere in discussione il rapporto di mutuo, ove non risultino di entità tale da privarlo, in concreto, della specifica finalità pratica perseguita dalle parti”.

Secondo il Tribunale, quindi, le contestazioni non di tale portata potranno eventualmente giustificare, ove ne sussistano i presupposti, un’azione di ripetizione delle somme versate in eccesso in adempimento al rapporto pregresso, ma risulteranno inidonee ad intaccare la validità del mutuo.

Sulla base di tale ragionamento, nel caso di specie, il Giudice è giunto alla conclusione che “la documentazione prodotta e le risultanze della ctu espletata in corso di giudizio escludono che il contratto di mutuo posso essere considerato nullo.”.

Autore Maria Francesca Mazzeo

Senior Associate

Milano

m.mazzeo@lascalaw.com

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