La destinazione del prezzo al pagamento di debiti tributari scaduti non rende automaticamente inattaccabile la vendita dell’unico immobile del debitore.
Con la sentenza in commento la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di revocatoria, e, per l’effetto, ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di compravendita dell’immobile nei confronti dell’attore.
In sintesi, la Corte ha ritenuto che il credito del professionista nasca con l’esecuzione della prestazione e non con il successivo accertamento giudiziale, che per l’atto oneroso successivo è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio, anche ricavata da elementi indiziari e che chi invoca l’art. 2901, comma 3, c.c. deve provare quali debiti scaduti siano stati effettivamente estinti.
Corte d’appello di Napoli, Sez. V, 18 maggio 2026, n. 3797
La vendita dell’unico immobile di proprietà della società debitrice.
Un professionista agiva in revocatoria nei confronti della società per la quale aveva svolto attività tra il 2007 e il 2017 e della società acquirente dell’unico immobile appartenente alla debitrice.
Il credito, pari a oltre 102.000 euro, era stato riconosciuto con un decreto ingiuntivo emesso nel settembre 2017 e successivamente confermato, a conclusione del giudizio di opposizione, con sentenza passata in giudicato. Nel giugno dello stesso anno la debitrice aveva, però, stipulato un preliminare di vendita del proprio capannone, seguito dal contratto definitivo dell’ottobre 2017.
Il professionista sosteneva che l’operazione avesse eliminato l’unica concreta garanzia patrimoniale del credito e che entrambe le società fossero consapevoli del pregiudizio. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda e dichiarava la compravendita inefficace nei confronti dell’attore.
Le società proponevano appello, deducendo che il credito fosse sorto soltanto con il decreto ingiuntivo e, quindi, successivamente all’atto dispositivo e che il ricavato della vendita fosse stato destinato al pagamento di debiti tributari scaduti.
Il credito nasce con la prestazione
La Corte d’Appello ha, anzitutto, chiarito che la data di insorgenza del credito non coincide con quella del suo accertamento giudiziale.
Il decreto ingiuntivo non costituisce il diritto del professionista, ma si limita a riconoscere un credito già sorto per effetto dell’attività svolta. Il momento rilevante ai fini dell’art. 2901 c.c. deve, quindi, essere individuato nell’esecuzione delle prestazioni professionali poste a fondamento della domanda di pagamento.
Poiché tali prestazioni erano anteriori all’atto dispositivo, non occorreva dimostrare che la vendita fosse stata dolosamente preordinata a sottrarre il bene alla futura garanzia del creditore. Trattandosi di un atto oneroso successivo, era sufficiente provare la scientia fraudis, ossia la consapevolezza, in capo alla debitrice e all’acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
La consapevolezza emerge dagli indizi
La prova della scientia fraudis può essere fornita anche attraverso presunzioni, valorizzando il complesso delle circostanze che hanno accompagnato l’operazione.
Nel caso concreto, assumevano rilievo la vendita dell’unico immobile della società debitrice, le comunicazioni con cui il professionista aveva segnalato la possibile lesività dell’operazione e la presenza di una scrittura privata recante un valore del bene superiore a quello formalmente dichiarato.
La partecipazione del creditore ad alcuni passaggi delle trattative non escludeva tale consapevolezza. La sua collaborazione aveva carattere meramente materiale e non implicava né l’approvazione dell’operazione né la rinuncia alla garanzia patrimoniale.
La dismissione dell’unico cespite immobiliare aveva, pertanto, reso più incerta e difficoltosa la soddisfazione del credito, integrando l’eventus damni richiesto dall’art. 2901 c.c.
Il pagamento dei debiti non è uno scudo
Le appellanti hanno, altresì, invocato il terzo comma dell’art. 2901 c.c., secondo cui non è soggetto a revocatoria l’adempimento di un debito scaduto.
La Corte ha, tuttavia, distinto il pagamento del debito dalla vendita compiuta per procurarsi la provvista necessaria. L’alienazione non diviene irrevocabile per il solo fatto che una parte del prezzo sia stata successivamente utilizzata per soddisfare altri creditori.
Spettava alle società dimostrare in modo puntuale l’esistenza dei debiti tributari, la loro scadenza e l’effettiva destinazione del corrispettivo alla relativa estinzione. Tale prova non è stata adeguatamente fornita. La generica allegazione dell’impiego del prezzo per finalità fiscali non è, quindi, sufficiente a neutralizzare il pregiudizio prodotto dalla fuoriuscita dell’immobile dal patrimonio della debitrice.
Considerazioni conclusive
La decisione conferma che l’accertamento giudiziale non sposta in avanti la nascita del credito e che la revocatoria tutela anche crediti ancora contestati o non definitivamente quantificati. Sul piano operativo, la destinazione del ricavato al pagamento di debiti scaduti deve essere documentata con precisione; in mancanza, la vendita dell’unico bene utile resta esposta alla dichiarazione di inefficacia.
11.09.2026