La “espressa e specifica dichiarazione del creditore cedente, ricognitiva della cessione medesima, va ad integrare la già avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e garantisce al debitore di conoscere l’attuale titolare del rapporto di credito”
Questo il recentissimo principio espresso dal Tribunale di Catania nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ad esito del quale tutte le domande avanzate dalla parte opponente sono state rigettate.
Nello specifico, merita attenzione il passaggio della pronuncia in commento, laddove il Tribunale ha ritenuto meritevoli di accoglimento le difese di parte opposta in tema di sufficienza probatoria della dichiarazione di cessione e dell’avviso ex art. 58 TUB.
Secondo il Giudice di merito “va richiamato il contenuto dell’art. 58, comma 1, TUB, secondo cui: “La Banca d’Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”. Può evincersi come la specifica menzione dei singoli rapporti ceduti risulti per definizione non necessaria, considerato che l’art. 58 TUB circoscrive il proprio ambito di applicazione ai rapporti giuridici individuabili in blocco: in caso contrario, non si tratterebbe di una cessione “in blocco”, ma di una cessione degli specifici rapporti individuati.)” Ma ancora: “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., quando sia contestata l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso di cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14 maggio 2024, n. 13289; di recente, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790)”.
Tanto basterebbe per provare la cessione, secondo il ragionamento, condivisibile, del Giudice.
Ad ogni buon conto, l’opposta aveva depositato in giudizio anche la dichiarazione di avvenuta cessione: tale produzione, secondo il Tribunale, è idonea per dimostrare la titolarità del credito e la legittimazione attiva della cessionaria.
Ed invero, il Giudice ha richiamato il principio sancito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui, ai fini della prova della cessione del credito “la dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello” (Cass., Sez. Un., 04/5/2017, n.10790; in senso conforme, ex multis Cass. Civ. n.10200/2021) e così si è pronunciato: “in definitiva, la espressa e specifica dichiarazione del creditore cedente, ricognitiva della cessione medesima, va ad integrare la già avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e garantisce al debitore di conoscere l’attuale titolare del rapporto di credito. Ne consegue che, nel caso di specie, la piena titolarità del credito in capo alla convenuta opposta è corroborata da: (i) l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; (ii) i documenti giustificativi del credito; (iii) la dichiarazione resa dalla Banca cedente”.
Infine, per non lasciare dubbi, il Giudice si è espresso anche sulla produzione del contratto di cessione, escludendone la necessità: “né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l’avvenuta cessione. Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell’efficacia della cessione del credito contestato, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (v. Cass. 31188/2017; Cass. n. 17110/2019 e, da ultimo, Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 t.u.b., dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che – quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024)”.
Il Tribunale ha, inoltre, disatteso tutte le avverse eccezioni in tema di prova del credito, nullità delle fideiussioni e decadenza ex art. 1957 c.c., con favorevole risultanza della conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Tribunale di Catania sentenza n. 4437/2024 del 08/09/2025
04.11.2025