La mancata produzione del contratto bancario non ne determina la nullità per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, qualora la sua conclusione per iscritto risulti provata mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dalla documentazione di rapporto e dal comportamento delle parti.
Tribunale di Napoli, 17 ottobre 2025, n. 9380
Il Tribunale di Napoli si è interrogato sulle sorti di un contratto di finanziamento revolving, allorché la banca non sia in grado di produrre materialmente il documento contrattuale sottoscritto. Il ricorrente aveva agito in giudizio chiedendo la dichiarazione di nullità del contratto ex art. 117 TUB per difetto di forma scritta, nonché – di conseguenza – la restituzione delle somme versate.
La domanda si fondava esclusivamente sulla mancata consegna della copia del contratto, nonostante un precedente provvedimento monitorio avesse ordinato alla banca di esibirlo. L’istituto di credito, tuttavia, aveva prodotto solo gli estratti conto storici, deducendo lo smarrimento del documento contrattuale e contestando integralmente la pretesa attorea.
Onere della prova e accertamento negativo
Il Giudice ha dapprima qualificato la domanda proposta come azione di accertamento negativo della conclusione del contratto in forma scritta e, dunque, ha fatto applicazione dei relativi principi giurisprudenziali in tema di onere della prova. Sulla base dei medesimi, il Tribunale ha respinto integralmente la domanda, chiarendo che la mancata disponibilità materiale del documento non implica automaticamente la nullità del contratto per difetto di forma scritta e che la banca convenuta aveva comunque assolto il proprio onere probatorio attraverso un sistema di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Comportamento delle parti e prova della forma scritta
In particolare, il Tribunale è giunto a tale conclusione considerando, da un lato, l’avvenuta attribuzione di un numero al conto, la produzione del documento di sintesi, la denuncia di smarrimento sporta dalla banca (elementi tutti che inducono a ritenere esistente il documento scritto) e, dall’altro lato, il comportamento dell’attore (che lasciava intendere una piena consapevolezza dell’avvenuta conclusione per iscritto del contratto).
Infatti, si legge in sentenza
“Tanto, in particolare, discende: i) dall’assegnazione di uno specifico numero (ben noto alla XXX secondo quanto risulta già dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo) al contratto (attribuzione che, come tra l’altro osservato dalla convenuta alla prima udienza “nella prassi bancaria è abitualmente associata proprio alla presenza di un documento contrattuale scritto” Corte d’Appello di Milano nella sentenza n. 471/23 del 10.2.2023); ii) dal fatto che il documento di sintesi relativo al contratto (pure, nella prassi bancaria, redatto per iscritto ed allegato al documento contrattuale) risulta da taluni degli estratti conto depositati dalla stessa ricorrente (…); iii) dalla denunzia di smarrimento prodotta dalla convenuta ; iv) dal fatto che la stessa ricorrente (che non ha contestato lo svolgimento del rapporto contrattuale, dandolo anzi per pacifico secondo quanto risulta dal tenore dell’atto introduttivo del presente giudizio) non ha formulato istanze tese ad offrire la prova di un fatto positivo contrario (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 13 giugno 2013, n. 14854) quale, ad esempio, la conclusione orale del contratto, ma, anzi, chiedendo ai sensi dell’art. 633 ss. c.p.c., la consegna del documento contrattuale ha confermato di essere consapevole della conclusione per iscritto del contratto”.
In altre parole, quindi, secondo il giudice napoletano la forma scritta del contratto può essere anche desunta da presunzioni.
10.07.2026