La natura meramente informativa sottesa all’Indicatore Sintetico di Costo viene, ancora una volta, avvalorata dalla giurisprudenza di merito in totale adesione ai principi di diritto resi dalla Suprema Corte di Cassazione.
Con la decisione in commento, il Magistrato riproponendo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità con le pronunce n.4597/2023 e n.39169/2021 delle Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito la funzione svolta dall’Indice Sintetico di Costo, quale costo complessivo del finanziamento, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni di cui all’art.117 TUB (che, invece, si riferisce a tassi, prezzi e condizioni rispetto ai quali l’ISC è del tutto estraneo). In tal senso il Tribunale, respingendo integralmente le doglianze sollevate da controparte, ha osservato che:
“Giuridicamente inconferenti risultano le deduzioni attoree in ordine allo scostamento tra TAEG/ISC indicato e tasso concretamente praticato. Com’è noto, con deliberazione del 4 marzo 2003 il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ha adottato la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. L’art. 9 della citata deliberazione – rubricato “Informazione contrattuale” – prevede che “1. Al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d’Italia. 2. La Banca d’Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilità dalla Banca d’Italia medesima”. La giurisprudenza – tanto di legittimità, quanto di merito – è costante nel chiarire che l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 T.U.B. (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4597 del 14/02/2023, Rv. 666991-01; Trib. Napoli, Sez. II, sent. n. 10630 del 10/12/2024)”.
Il Tribunale di Teramo, quindi, sulla scia di un orientamento ormai consolidato in materia, ha reso una decisione confermativa rispetto ai principi resi dalla giurisprudenza di legittimità.
Non solo. Il Giudice si è altresì soffermato a vagliare la riferibilità, al caso di specie, della disciplina relativa al credito al consumo, escludendone l’applicabilità. Difatti, viene precisato come tale normativa di settore non assume rilevanza alcuna, dal momento che il contratto oggetto della controversia dedotta in lite sfugge all’ambito di applicazione oggettivo della disciplina speciale.
Alla luce delle superiori considerazioni, il giudizio si è quindi concluso con una pronuncia di integrale rigetto delle avverse doglianze, con contestuale condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della Banca.
04.11.2025