20.09.2024 Icon

Titolo stragiudiziale e azione monitoria

Il Tribunale di La Spezia ha ribadito che l’essere già muniti di un titolo stragiudiziale non comporta la carenza di interesse da parte del creditore di dotarsi di un altro titolo esecutivo ma giudiziale.

Il Tribunale di La Spezia si è pronunciato in merito alla domanda avanzata da un debitore, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che chiedeva venisse dichiarata la carenza di interesse ad agire della Banca essendo quest’ultima già munita di un titolo esecutivo stragiudiziale, nella specie un mutuo fondiario. Inoltre, l’opponente – nullatentente – evidenziava che il creditore non avrebbe potuto trarre alcuna utilità da un titolo giudiziale, non essendoci beni mobili registrati o immobili sui quali iscrivere ipoteca.

Il Tribunale rigettava la domanda avanzata dal debitore opponente, aderendo all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che afferma: “Il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l’interesse ad agire in via monitoria, sia perché l’ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell’emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l’ipoteca volontari ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell’accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore” (C. 23083/13, citata anche dall’opposta).

Con la sentenza, il Giudice ligure, condividendo gli assunti della Suprema Corte, rigettava dunque l’eccezione avversaria, evidenziando inoltre l’irrilevanza della circostanza che l’opponente a quella data non fosse titolare di beni immobili o mobili registrati, atteso che “l’interesse concreto e attuale del creditore risiede non solo nella possibilità di munirsi di una (ulteriore) garanzia reale, ma anche nella maggiore stabilità di un provvedimento giudiziale di accertamento rispetto al titolo stragiudiziale (atteso che il primo, una volta passato in giudicato, non può più essere rimesso in discussione, quantomeno per ciò che concerne il dedotto e il deducibile)”.

Il Tribunale, con la sentenza n. 843/2024 del 01.08.2024, concludeva dichiarando sussistente l’interesse ad agire in capo alla Banca e che, conseguentemente, l’azione monitoria promossa non integrava alcun abuso del diritto e/o del processo.

Autore Arianna Pasinetti

Associate

Vicenza

a.pasinetti@lascalaw.com

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