Il Tribunale di Cuneo ha ribadito la necessità di una contestazione puntuale e specifica in merito all’usurarietà dei tassi, non potendo la parte demandare ad una CTU l’assolvimento dell’onere della prova.
Il Tribunale di Cuneo con sentenza 497/2024 del 17.06.2024, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale unitario, secondo il quale l’onere della prova, relativo all’asserita natura usuraria dei tassi, grava su chi la eccepisce, dovendo il Giudice preliminarmente fondare il proprio rilievo sulle allegazioni fornite dalle parti.
La sentenza è state resa nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ove parte attrice lamentava l’applicazione da parte della Banca di interessi usurari, superiori rispetto al tasso di soglia, con conseguente nullità degli stessi.
Tuttavia, la contestazione dell’opponente era generica e meramente ipotetica, senza alcuna prova a supporto di quanto solamente affermato. Il Giudice, pertanto, riprendendo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 del 2020, ha ribadito che la parte che intende contestare l’usurarietà degli interessi deve allegare il tasso contrattualmente pattuito, quello soglia ed il trimestre di riferimento, circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Pertanto, facendo corretta applicazione dei suesposti principi, il Tribunale ha respinto la richiesta di CTU da parte dell’opponente affermando che “L’assenza di una specifica contestazione in tal senso, evidentemente, osta a qualsiasi positiva disamina della doglianza in questa sede, anche tenuto conto che, la genericità della prospettazione offerta a sostegno è tale da risultare inidonea ad attivare un serio percorso valutativo, di guisa che sarebbe risultato finanche inammissibile disporre una C.T.U. contabile, la quale avrebbe semplicemente comportato un’elusione dell’onere probatorio incombente sulla parte per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l’accertamento peritale supplire all’insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un’indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative.”
Con la sentenza n. 497/2024, in conclusione, il Giudice di Cuneo rigettava le doglianze avversarie, in ragione dell’inerzia e della carenza assertiva e probatoria della parte attrice, alle quali non si può sopperire mediante una consulenza tecnica d’ufficio.