21.12.2022 Icon

Errore nella trasmissione dell’ordine: nessuna responsabilità della Banca

Nella recente decisione dell’ACF, la Consob è tornata a parlare di responsabilità e, in particolare, ha espresso un importante principio di diritto con riguardo alla responsabilità per il c.d. “errore omissivo”. 

Nel caso di specie, il ricorrente riferiva di avere inviato, a mezzo fax in data 16 ottobre 2020, all’intermediario resistente, un ordine di adesione a un’operazione di aumento di capitale deliberata da emittente di cui egli era già azionista. 

Tuttavia, l’ordine non veniva eseguito e la Banca resistente procedeva alla vendita sul mercato secondario dei diritti di opzione relativi alla partecipazione del ricorrente. Tanto rappresentato, quest’ultimo, chiedeva il risarcimento del danno subito, che quantificava in € 3.728,98. 

In primo luogo, l’intermediario convenuto dava prova di aver comunicato sul sito di home banking l’aumento di capitale disposto dall’emittente delle azioni di cui il ricorrente era titolare, delle modalità e dei termini di adesione, nonché del fatto che in mancanza di istruzioni scritte il resistente avrebbe proceduto alla vendita dei diritti opzione. 

Il resistente negava di avere ricevuto dal ricorrente il fax recante l’ordine di adesione all’aumento di capitale. A questo proposito, l’intermediario precisava di aver effettuato numerose verifiche nei propri archivi informatici interni senza, tuttavia, rinvenire il fax oggetto del ricorso. 

Il Collegio ha respinto la domanda del ricorrente, rilevando come l’intermediario avesse allegato un estratto del proprio sistema operativo

Nel menzionato estratto erano indicati tutti i fax ricevuti dallo stesso intermediario nella giornata del 16 ottobre 2020 ma non vi era traccia del fax inviato dal ricorrente contenente l’ordine di adesione all’aumento di capitale. Dall’allegazione della Banca, quindi, il Collegio ha accertato la mancata recezione della comunicazione presso gli uffici della resistente.

Pertanto, l’arbitro si è interrogato su “quale delle due parti debba risentire delle conseguenze negative di un errore nella trasmissione della volontà contrattuale manifestata dal ricorrente”. La situazione di fatto è stata sussunta nella fattispecie di cui all’art. 1433 c.c., rubricato “Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione”. Quest’ultima norma racchiude la disciplina del c.d. “errore ostativo”. In particolare, con riguardo alla mancata trasmissione dell’ordine di adesione, grazie al “richiamo alle regole comuni in materia di annullabilità per errore”, la disposizione di cui all’articolo suesposto “dispone che l’errore nella trasmissione della dichiarazione è causa di annullabilità del contratto solamente quando l’errore è essenziale e riconoscibile, se ne deduce che, come regola generale, grava sul dichiarante il rischio di un errore nella trasmissione della comunicazione, e quindi anche il rischio di un difetto di funzionamento del mezzo da lui prescelto per trasmettere la comunicazione”.

Il collegio arbitrale ha abbracciato la ratio sistematica della norma e, dunque, ha affermato che “risulta ovvio che eventuali malfunzionamenti del fax del ricorrente non possano avere quale effetto quello di addebitarne le ricadute in capo all’intermediario resistente”. In conclusione, se vi sono eventuali problemi con la trasmissione della dichiarazione – anche qualora ciò abbia come conseguenza danni economici come nel caso di specie –, non può ravvisarsi “alcun comportamento omissivo rimproverabile al resistente in ordine alla mancata adesione da parte del ricorrente all’aumento di capitale di cui trattasi”.

Autore Marta Casile

Trainee

Milano

m.casile@lascalaw.com

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